Condominio

Spese per la manutenzione dell’ascensore in assenza di contratto in forma scritta

di Raffaele Cusmai

In base all'art. 1129 c.c., l'amministratore uscente è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso inerente il condominio ed i singoli condòmini. Diversamente, l'amministratore può essere ritenuto responsabile di tutti i danni che la mancata consegna della documentazione di specie possa già aver arrecato od arrecare al condominio. Ciò precisato, si evidenzia come nel nostro ordinamento vige la generale regola della “libertà delle forme” per quanto attiene i contratti e/o i negozi giuridici (fra privati), ovvero salvo che sia espressamente prevista dalla legge una determinata forma per la stipula di un determinato atto, le parti possono liberamente scegliere di concluderlo secondo la forma che ritengano più opportuna, ovvero anche oralmente. La norma codicistica che disciplina espressamente gli atti che debbono necessariamente essere redatti per iscritto è l'art. 1350 c.c., tra i quali non rientra il contratto di manutenzione (fra privati). Quindi, in linea generale, anche se risulta “opportuna” la sottoscrizione in forma scritta di un contratto di manutenzione, si rileva che in linea puramente teorica ed astratta non risulta sussistere alcun “divieto” espresso e/o derivare alcuna nullità dalla sua eventuale stipulazione in forma orale. Peraltro, delle prestazioni poste in essere per la manutenzione l'impresa de qua potrebbe astrattamente anche, ed eventualmente, darne prova a mezzo testimoni nell'ambito di un possibile contenzioso. Invero, l'art. 2724 c.c. dispone che la prova per testimoni di un determinato fatto è ammessa, fra gli altri casi previsti, qualora il contraente abbia senza colpa perduto il documento che gli forniva la prova. In merito, si evidenzia poi come il D.P.R. n. 162/99 disciplina diversi adempimenti “tracciabili” a carico del manutentore. Quest'ultimo infatti, incaricato dal proprietario dell'impianto o dal suo legale rappresentante, è tenuto ad annotare tutte le operazioni effettuate su di un apposito libretto, nel quale devono essere contenuti anche i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie, e gli esiti delle visite di manutenzione. In base all'art. 16 del citato D.P.R. n. 162/99 in ogni supporto del carico devono poi esporsi, a cura del proprietario o del legale rappresentante dell'impianto, oltre alle avvertenze per l'uso, anche una apposita targa contenente il soggetto incaricato di effettuare le verifiche periodiche. In conclusione, e salva la responsabilità dell'amministratore uscente per la mancata consegna della documentazione in oggetto si rileva , in via generale ed astratta, come la mera circostanza che l'impresa incaricata della manutenzione non risulti essere, allo stato, in possesso della propria copia del contratto non vizia, per ciò solo, la richiesta del pagamento per i servizi concretamente effettuati, dei quali l'impresa potrà eventualmente anche fornire, ove ricorrano i presupposti, anche prova a mezzo testimoni.

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