Condominio

E’ obbligatorio fornire al portiere i dispositivi di protezione individuale

di Raffaele Cusmai

Nel rapporto di lavoro di portierato l'amministratore di condominio riveste la qualità di datore di lavoro e, pertanto, risulta obbligato a fornire al proprio dipendente i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) in relazione alle effettive mansioni assegnate. Secondo la definizione fornita dall'articolo 74 del D.lgs. n. 81/08 per D.P.I. deve intendersi “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. In base al successivo articolo 77 del Decreto citato, il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I. deve effettuare l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi. Nel caso de quo non è stato meglio specificato quali effettivi rischi, al di là dell'attività di sostituzione delle lampade, sussistano o possano sussistere nel condominio di specie. Ciò posto si rileva, in via generale ed astratta, che il condominio deve fornire al portiere tutti i D.P.I necessari a proteggerlo da tutte le effettive mansioni assegnategli.

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