Per l’esenzione dalle spese ci si rifà al regolamento
Se abbiamo ben compreso, la proprietà del lettore – con il suo garage coperto solo dal terrazzo di altro condomino e con accesso dalla strada – è pur sempre parte del condominio.Se così è, per l’esenzione dalle spese condominiali, occorre attenersi al regolamento contrattuale che notoriamente prevale – in materia di spese – sulle disposizioni di cui all’articolo 1123 del Codice civile, irrilevante essendo il fatto che il garage non ricada all’interno della sagoma del fabbricato.Solo in mancanza di disposizioni regolamentari, nella ripartizione delle spese potrà farsi ricorso al criterio del diverso utilizzo (articolo 1123, secondo comma, del Codice civile) o al criterio dell’utilizzo separato (articolo 1123, terzo comma).
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