L'esperto rispondeCondominio

Nessun obbligo di presenza in assemblea per l’amministratore

di Raffaele Cusmai

La domanda

Esiste una norma che obbliga l'amministratore ad essere presente durante lo svolgimento dell'assemblea condominiale?

Non sussiste alcuna norma che preveda espressamente la presenza dell'amministratore “durante lo svolgimento” dell'assemblea condominiale. Tuttavia, si può ritenere che la sua presenza, seppure non obbligatoria, risulti quantomeno “opportuna” e rispondente ai doveri di diligenza e buona fede derivanti dall'assolvimento del proprio mandato. Sull'argomento, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che «per quanto attiene alla partecipazione dell'amministratore all'assemblea (ordinaria o straordinaria), è pur vero che la sua presenza in assemblea non è espressamente contemplata tra le attribuzioni dell'amministratore stabilite dagli articoli 1130 e 1131 c.c. Ma ciò non significa che l'amministratore non sia tenuto a partecipare alle riunioni del collegio» (cfr. Cass. 3596/2003). Nella medesima sentenza, è stato inoltre affermato che «sebbene tra i compiti dell'amministratore enumerati dal codice non sia espressamente prevista la sua partecipazione all'assemblea, ordinaria e straordinaria, in ragione dei rapporti di diritto e di fatto che tra l'amministratore e l'assemblea intercorrono e avuto riguardo a ciò che comunemente avviene sulla base del convincimento di osservare un imperativo giuridico, la sua presenza alle riunioni del collegio deve ritenersi compresa tra i compiti istituzionali dell'amministratore» (cfr. Cass., cit.). La legge di riforma del condominio (legge n. 220/2012) non è intervenuta espressamente sull'argomento. Tuttavia, l'opportunità della partecipazione dell'amministratore potrebbe ricavarsi in via indiretta, specie ove all'art. 1130, comma 1, n. 7) viene incluso fra gli obblighi dell'amministratore quello di “curare la tenuta del registro dei verbali delle assemblee”. La medesima norma dispone infatti che “nel registro dei verbali delle assemblee debbono essere annotate, in ordine cronologico, le eventuali mancate costituzioni dell'assemblea, le deliberazioni, nonché le brevi dichiarazioni rese dai condomini che ne hanno fatto richiesta”. Risulta però anche vero che l'amministratore, laddove ciò non sia espressamente vietato dal regolamento, possa delegare dette operazioni ad un condomino o ad un terzo di sua fiducia. L'unica previsione espressa in cui l'amministratore deve essere presente in assemblea è stata prevista in relazione alle assemblee del c.d. “supercondominio”, in quanto l'art. 67, comma 3, disp. att., c.c. prevede che l'ordine del giorno e le decisioni assunte nell'assemblea del supercondominio comunicate dal rappresentante di ogni singolo condominio ai rispettivi amministratori devono essere poi riferite dai singoli amministratori in assemblea.

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