L'uso dell'area esclusiva con servitù di passaggio
Salvo esame della fattispecie in concreto, e del regolamento condominiale contrattuale, se esistente, nonchè dell’atto da cui risulti la servitù di passaggio cui si riferisce il lettore, la pretesa del condomino sembra illegittima. Tanto più se - come sembrerebbe - il deposito della bicicletta non diminuisce l’esercizio e non rende più incomodo l’uso della servitù, a norma dell’articolo 1067, comma 2, del Codice civile. Né nella specie, viene in rilievo, l’articolo 1122 del Codice - in tema di condominio - per il quale, “nell'unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all'amministratore che ne riferisce all'assemblea».