Nomina del revisore contabile condominiale
A differenza dell'amministratore, il revisore di condominio non è una figura che deve essere “necessariamente” presente. Mentre l'articolo 1129 del codice civile stabilisce che nei casi in cui sia obbligatoria la presenza di un amministratore, in caso di “inerzia” dell'assemblea, la nomina “è fatta dall'autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dell'amministratore dimissionario”, l'articolo 1130 bis del codice civile espressamente dispone che l'assemblea condominiale “può, in qualsiasi momento o per più annualità specificatamente indicate, nominare un revisore che verifichi la contabilità del condominio”. È quindi attualmente soltanto l'assemblea l'organo deputato alla decisione di prevedere o meno nel proprio condominio la presenza di tale figura professionale. La nomina va effettuata attraverso una deliberazione che deve essere assunta con una maggioranza eguale a quella prevista per la nomina dell'amministratore e la relativa spesa è ripartita fra tutti i condomini in proporzione ai rispettivi millesimi di proprietà. In linea generale, si rileva che la nomina di un revisore condominiale può essere effettuata soltanto dall'assemblea, e non anche dall'autorità giudiziaria su ricorso di un singolo condòmino.