Condominio

SPORTELLO MEDIAZIONE - 5. Mediazione e sessioni separate

di Federico Ciaccafava

Al primo incontro di un procedimento di mediazione relativo ad una controversia condominiale, l'amministratore chiede ed ottiene dal mediatore un rinvio per potersi munire della autorizzazione assembleare necessaria a partecipare al procedimento in rappresentanza del condominio convenuto. Durante il colloquio, il mediatore accenna alla possibilità, una volta avviato il procedimento, di procedere all'ascolto delle parti separatamente avvalendosi delle c.d. “sessioni separate”. Occupiamoci pertanto di tale istituto.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010, il procedimento di mediazione si svolge “senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo”. Ciò significa che, non prescrivendo il legislatore regole formali, il mediatore, una volta avviato il procedimento, gode di ampia libertà nell'organizzare lo svolgimento del medesimo, libertà che riflette tanto il tipo di formazione ricevuta, quanto la forma di impostazione negoziale prescelta. Il mediatore pertanto, fermo il rispetto delle regole di procedura fissate nel regolamento dell'organismo adito nonché dello stesso codice etico adottato da quest'ultimo, potrà utilizzare tutti gli strumenti nonché le tecniche di componimento della lite che considera adeguati e soprattutto funzionali allo scopo precipuo della mediazione: ovvero giungere alla composizione bonaria della lite attraverso la formazione di un accordo che sia in grado di evitare la altrimenti obbligata strada della soluzione giudiziaria. Esaurita la fase dell'esposizione preliminare, volta a chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, prende avvio la fase c.d. introduttiva nel corso della quale il mediatore introduce le regole fondamentali del procedimento ed ascolta le ragioni addotte dalle parti. Prende poi corso la fase c.d. esplorativa, durante la quale il mediatore è impegnato a far emergere i reali interessi delle parti e le loro esigenze sempre nell'ottica di addivenire alla composizione bonaria delle vertenza. In tale fase può sussistere l'opportunità di procedere con le sessioni separate. Come elficamente osservato in dottrina, mentre gli incontri “plenari” – ovvero quelli che si svolgono innanzi al mediatore con la presenza di tutte le parti e dei rispettivi difensori – assicurano il confronto – con toni spesso accesi – “diretto” ed “immediato” tra i contendenti, le sessioni separate – dette anche incontri separati (private caucuses) mirano a ripiegare sugli aspetti più riservati del conflitto, sugli interessi realmente in gioco o sui possibili punti deboli della posizione sostenuta in mediazione. Negli incontri riservati il mediatore può infatti scoprire informazioni essenziali che la parte non sarebbe disposta a condividere con l'altra parte e raffreddare gli atteggiamenti negoziali più aggressivi ed incandescenti riducendo aspettative in ordine alla ragionevolezza ed alla possibilità di riconoscimento delle contrapposte pretese (Cuomo Culloa F.). Altra parte della dottrina, individua proprio nelle sessioni separate il fulcro principale della procedura atteso che, attraverso l'oculata gestione di tali sedute, è possibile trovare gradualmente la soluzione bonaria della controversia. Le sessioni separate costituiscono così il contesto ideale per raccogliere informazioni, stati d'animo, dichiarazioni confidenziali che possono rivelarsi davvero decisive per risolvere la vertenza a patto che il mediatore sia stato in grado di conquistarsi la fiducia delle parti e dei loro avvocati fin dal primo incontro (Valente M.). Nel corso delle sessioni separate inoltre il mediatore potrà valutare, discutere e far emergere, in forma confidenziale ed privata, le eventuali alternative che possono prefigurarsi in caso di mancato raggiungimento dell'accordo.
Le sessioni separate ricevono anche una valutazione prettamente giuridica che ne esalta e evidenzia la nota caratteristica. Infatti, l'art. 9, comma 2, del D.lgs. n. 28/2010 dispone che “..rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti..”. Il legislatore impone pertanto al mediatore, salvo espresso consenso alla divulgazione da parte del soggetto interessato, un dovere di riservatezza che copre tutte le dichiarazioni e le informazioni rese dalle parti e dai difensori in sede di sessioni separate. Il mediatore, pertanto, nel ribadire, al termine di ciascuna sessione separata, il principio di riservatezza che informa il procedimento di mediazione, potrà rivolgersi alle parti che vi hanno partecipato chiedendo di precisare espressamente quanto di ciò che si è detto ed appreso può essere comunicato in seduta comune. Infatti, l'osservanza del principio di riservatezza impone comunque al mediatore di non rivelare alla controparte le informazioni acquisite, anche se ritenute opportune o addirittura necessarie al fine della composizione amichevole della lite. Resta tuttavia salva l'espressa autorizzazione alla comunicazione proveniente dalla parte interessata. Il dovere di segretezza cede pertanto solo in presenza di una deroga consensuale della parte interessata, rientrando a ben vedere quest'ultima nel bagaglio della sua disponibilità negoziale.

Riferimenti normativi
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 8
Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, art. 9
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