L'esperto rispondeCondominio

Decreto ingiuntivo per i condòmini morosi

di Raffaele Cusmai

La domanda

Un creditore del condominio, per l'adempimento di una obbligazione contrattuale, ha ottenuto un titolo esecutivo ai sensi dell'art. 63 dd.aa.cod. civ., nei confronti dei condòmini morosi indicati dall'amministratore. Ottenuto il titolo esecutivo come dovrà agire il creditore?

E’ opportuno precisare che l'art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile prevede soltanto in capo all'amministratore di condominio la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonostante opposizione, e non già anche al “creditore”, come invece erroneamente indicato nel quesito. A seguito della novella apportata all'articolo 63, delle disposizioni di attuazione del codice civile, ad oggi la norma prevede che l'amministratore è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Il secondo comma della medesima norma dispone poi che i creditori non possono agire nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti se non dopo l'escussione dei condomini morosi. Il creditore del condominio deve quindi anzitutto ottenere un titolo esecutivo nei confronti del condominio e, successivamente, richiedere il nominativo dei condomini morosi all'amministratore. Invero, il creditore prima di poter agire anche nei confronti dei condomini in regola con i pagamenti deve dar prova di aver “tentato” di escutere i condomini morosi. Il creditore dovrà quindi notificare il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio direttamente ai condomini morosi. In merito, in base al principio per cui non è ravvisabile alcuna responsabilità solidale tra il condominio ed il condomino, su cui grava una responsabilità solo parziale in relazione alla sua quota, anche nei rapporti esterni, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che: “La notificazione del titolo esecutivo non è necessaria per il destinatario diretto del decreto monitorio nell'ipotesi prevista dall'art. 654, comma 2, c.p.c.”. Viceversa, siffatta notificazione deve essere effettuata allorché si intenda agire contro un soggetto, non indicato nell'ingiunzione, per la pretesa sua qualità di obbligato solidale. Ed infatti, tale soggetto deve essere messo nelle condizioni di conoscere qual è il titolo ex art. 474 c.p.c., in virtù del quale viene minacciata in suo danno l'esecuzione, ma anche di potere adempiere l'obbligazione da esso risultante entro il termine previsto dall'art. 480 c.p.c.” (cfr. Cass. n. 1289/2012). Salvo ulteriori precisazioni del caso concreto, si rileva in via meramente generale ed astratta che il creditore deve notificare il titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio ai condomini morosi evidenziando la loro qualità di obbligati in solido.

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