Condominio

I rischi del rendiconto tra cassa e competenza

di Mauro Cardia

Lo strumento che dà origine alla gestione della “cassa”, è il “libro giornale cronologico di cassa”, nel quale devono essere annotati tutti i movimenti relativi ai versamenti dei condomini, ed ai pagamenti effettuati, questo fino alla chiusura dell'anno di gestione. Detraendo dal totale delle entrate, quello delle uscite, si ottiene, in genere, un avanzo di cassa di fine gestione. L'amministratore, in base al disposto della legge n. 220/12, è obbligato, pena la revoca giudiziaria, a far transitare tutti i versamenti ed i pagamenti, attraverso i conti correnti intestati al condominio, ciò per consentire ai condomini di poter fare i controlli incrociati per verificare la “cassa”. Si intuisce che, se le scritture contabili del “libro giornale cronologico di cassa”, sono state fatte con accuratezza e puntualità, l'avanzo di cassa riportato nel medesimo, dovrà essere obbligatoriamente coincidente con il saldo bancario e/o postale, alla stessa data. Se questi dati non coincidono, vuol dire che esistono delle “anomalie” da approfondire e chiarire con l'amministratore. Non è credibile la chiusura con un disavanzo di cassa, se non in presenza di un affidamento bancario o di comprovata e giustificata immissione di danaro da parte dell'amministratore! Alla chiusura annuale del Rendiconto, in genere, l'amministratore non riesce a saldare tutto ciò che era di “competenza” dell'anno di gestione e si troverà nella situazione di avere fatture pagate e fatture ancora da pagare ai fornitori, ormai fuori dalla gestione “competenza”., Allegata al rendiconto, troviamo la ripartizione pro-quota, calcolata di regola per millesimi, la quale contiene sia le spese pagate e sia quelle che sono ancora da pagare, in modo che i condomini abbiano in carico tutto ciò che è di “competenza” dell'anno di gestione. Da questo totale di spese, pagate e da pagare, si detrarrà ciò che ognuno ha versato nell'arco dell'anno, calcolato in base a un preventivo di inizio gestione, ottenendo una differenza dare o avere per ogni condòmino, tale risultato è denominato “conguaglio”. Questo importo, che i condomini dovranno versare e altri dovranno avere indietro, servirà per pagare tutte le spese rimaste in sospeso, ma inserite nel riparto, in maniera da chiudere la gestione di competenza a “zero”. Nella situazione patrimoniale che ne deriva, avremo: nelle Attività, il totale dei conguagli, che i condomini devono ancora versare, la somma dei quali servirà per saldare le fatture in sospeso che sono riportate nelle “Passività”, in genere denominate “debiti verso fornitori e/o terzi” ed anche in relazione a qualche condòmino che ha un conguaglio a credito. Come si è notato, la “competenza”, nasce dalla situazione patrimoniale e dal riparto pro-quota che la determina! La “cassa” è tutt'altra cosa e deve essere giustificata dall'amministratore, visto che può generare seri e gravi problemi di carattere penale!

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©