Condominio

Passo carraio, il permesso non può essere subordinato al cancello automatico

di Giuseppe Bordolli

Non è legittimo il comportamento del Comune che condiziona la concessione dell'autorizzazione del passo carraio di accesso ad un caseggiato all'installazione di un sistema di automazione del cancello, se l'accesso al civico è separato dalla strada da un marciapiede idoneo per dimensione ad accogliere il veicolo in manovra di ingresso e sussistono tutte le altre condizioni richieste dalla legge.
Il principio è stato affermato dal Consiglio di Stato nella sentenza n.380/2016.
Nel caso di specie un comune negava il rinnovo dell'autorizzazione relativa ad un passo carrabile necessario per collegare con la strada pubblica (attraverso portone-cancello d'ingresso) un cortile interno nel quale si trovavano i box dei condomini.
Il problema nasceva dall'entrata in vigore del nuovo regolamento comunale, che operava un espresso richiamo alle modalità autorizzative delle disposizioni del codice della strada.
Quest'ultimo prevede che l'eventuale cancello a protezione dell'ingresso al parcheggio debba essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso.
Nel caso, però, in cui, per obiettive impossibilità costruttive, non sia possibile arretrare gli accessi, si richiede l'apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi (per evitare un'eccessiva saturazione dei gas di scarico in danno sia alle abitazioni servite sia ad eventuali scuola vicine).
Secondo il comune ricorreva proprio questa situazione.
Di conseguenza, con apposito provvedimento, revocava l'autorizzazione del passo carraio che si poteva ottenere nuovamente solo previa realizzazione di un cancello automatico.
Il condominio deliberava di non adeguarsi alla richiesta ma alcuni condomini, proprietari di box, ricorrevano al Tar che, però, respingeva l'impugnazione, osservando come le condizioni dei luoghi non consentissero di derogare alla prescrizione del cancello automatico (presenza di traffico, corte cieca, e scuola).
Diversa invece la posizione del Consiglio di Stato (a cui si sono rivolti gli stessi condomini) che ha accertato come il cancello fosse particolarmente arretrato rispetto alla carreggiata: di conseguenza presentava uno spazio sufficiente alla fermata del veicolo in modo tale da non creare pericolo per la circolazione veicolare sulla strada.
Quanto sopra rendeva già evidente l'inutilità di un cancello automatico.
Tale conclusione, però, risulta ulteriormente rafforzata se, come nel caso esaminato dai giudici amministrativi, la strada di accesso al passo è a fondo chiuso, l'entità del traffico veicolare su di essa è molto scarsa e la distanza di una scuola dall'accesso carrabile è notevole.
In ogni caso il passo deve essere distante almeno dodici metri dalle intersezioni e, comunque, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima; inoltre, in caso di notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

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