L'esperto rispondeCondominio

Sì al carro attrezzi se l’auto è parcheggiata in zona vietata

di Raffaele Cusmai

La domanda

L’amministratore di condominio può chiedere l’intervento di un carro attrezzi per rimuovere un’ autovettura abusivamente parcheggiata nel tunnel di accesso alle autorimesse?

È necessario premettere che in materia sono intervenute diverse pronunce giurisprudenziali non sempre “univoche” e, pertanto, ogni fattispecie va necessariamente rapportata al caso concreto. In un caso analogo a quello descritto nel quesito la giurisprudenza ha ritenuto legittimo il ricorso ad una società di rimozione da parte del Condominio. Alla base della motivazione della sentenza, è stato affermato come la legittimità del ricorso ad un carro attrezzi, anche a fronte dei cartelli che ammonivano la rimozione forzata dei veicoli abusivamente parcheggiati a spese dei relativi proprietari, si fondi sul diritto di autotutela o difesa privata nel possesso, in combinato disposto con l'articolo 2043 del codice civile in base al quale colui che con il proprio fatto, doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto è obbligato al risarcimento. In tale circostanza è stato quindi ritenuto che il possessore (ovvero il Condominio), molestato nel possesso delle proprie aree comuni possa personalmente, o a mezzo di un terzo cui abbia affidato apposito incarico, far “cessare la molestia in atto”, facendo rimuovere la cosa con la quale l'offesa viene esercitata (cfr. Cass. n. 196/2007). Giova precisare però che il diritto di autotutela va contemperato con il diritto di proprietà altrui, ovvero in base all'effettiva modalità con la quale potrebbe essere esercitata la rimozione, quest'ultima potrebbe a sua volta concretizzare un esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In altre circostanze inoltre, a fronte del rifiuto del proprietario del mezzo di spostare il veicolo parcheggiato abusivamente in area privata, è stata ravvisata un'ipotesi del reato di violenza privata ex art. 610 del codice penale (cfr. Cass. sez. V penale, sentenza n. 16571/2006).

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