L'esperto rispondeCondominio

Contabilizzatore del calore e privacy

di Raffaele Cusmai

La domanda

La documentazione rilasciata dal termotecnico contenente i rilievi sulle singole abitazioni ed i calcoli dei millesimi, per definire i consumi di ciascuna unità immobiliare, deve essere resa disponibile integralmente a tutti i condòmini o può considerarsi documentazione riservata?

L'amministratore di condominio deve necessariamente contemperare i contrapposti interessi di trasparenza di gestione e privacy dei condòmini. Nell'ambito della sua attività l'amministratore è tenuto a conservare i dati del condominio e dei singoli condòmini osservando modalità idonee a non ledere i diritti derivanti dalle norme in materia di protezione dei dati personali. Come anche recentemente ribadito dal Garante per la protezione dei dati personali, nell'ambito della sua attività l'amministratore può trattare soltanto le informazioni personali “pertinenti e non eccedenti” le finalità di gestione e amministrazione del condominio, o che siano comunque collegate alle quote dovute dai singoli condomini. Nel quesito non è stato meglio specificato secondo quali modalità il la documentazione rilasciata dal termotecnico in questione debba essere “resa disponibile integralmente” a tutti i condòmini. I singoli condomini possono sicuramente chiedere all'amministratore di prendere visione dei documenti dai quali derivi il calcolo delle proprie quote di spesa per i servizi comuni, in virtù del principio di trasparenza. Qualora, come nel caso di specie, sorga quindi un dubbio circa la ripartizione delle quote per il servizio di riscaldamento, ogni singolo condominio potrà richiedere i dati necessari ai fini di ogni più opportuna verifica, anche se “correlati” ad altre proprietà immobiliari. In buona sostanza, ed in linea generale ed astratta, i dati tecnici inerenti immobili di altri condòmini possono essere “resi disponibili” dall'amministratore soltanto ove ciò risulti strettamente necessario ai fini del controllo di gestione del servizio. Alla medesima conclusione deve giungersi per quanto attiene alla presa visione dei dati di consumo di altri condòmini, ovvero il singolo condòmino può richiedere eventuali chiarimenti sui consumi “altrui” dei servizi comuni soltanto ove ciò risulti strettamente necessario ai fini di un controllo di gestione dell'intero servizio e non per “mero scrupolo”.

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