Vani e tettoie sul terrazzo con voto contrario dell'assemblea
Da L'Esperto Risponde
La delibera assembleare di cui parla il lettore deve ritenersi nulla per illiceità dell'oggetto, tenuto conto che l'assemblea non aveva i poteri di deliberare in materia, stanti i diritti individuali dei condomini, quali derivanti dal regolamento contrattuale. Si veda in questo senso, Cass. S.U. 7/03/2005, n° 4806, per la quale “in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto”.
Ciò a parte, la delibera in questione ci sembra annullabile anche per la insussistenza della doppia maggioranza delle teste e dei millesimi, posto che i condomini favorevoli erano pari a undici mentre quelli dissenzienti e astenuti erano pari a venticinque.
Il credito dell’ex condomino rimane a suo vantaggio
di Matteo Rezzonico
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