Terrazzi a livello, nei “due terzi” non rientrano gli appartamenti interessati
Da L'Esperto Risponde
A norma dell'art. 1368, primo comma, c.c. “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”. E, dunque, la clausola del regolamento assembleare deve essere interpretata alla stregua dell'art. 1126 c.c. – non modificato dalla Legge di Riforma del Condominio – per il quale concorrono al pagamento dei due terzi i soli condomini le cui proprietà siano coperte dai lastrici. Con la conseguenza che i proprietari dei terrazzi-lastrici, che non abbiano altre proprietà coperte dagli stessi, non sono tenuti a partecipare alla spesa di riparazione.