L'esperto rispondeCondominio

Terrazzi a livello, nei “due terzi” non rientrano gli appartamenti interessati

di Rezzonico Silvio

La domanda

Il vigente regolamento assembleare cosi dispone:
“per la riparazione dei terrazzi a livello di proprietà esclusiva le relative spese saranno così ripartite:
• un terzo delle spese totali saranno a carico dei condomini proprietari dei singoli appartamenti dei terrazzi;
• due terzi delle spese totali fra tutti i condomini in proporzione alle quote millesimali. Si chiede di conoscere se i due terzi della spesa totale debba essere ripartita o meno fra “tutti” i condomini, quindi anche il proprietario del relativo appartamento. Si chiede, altresì, di conoscere se la nuova disciplina del condominio abbia o meno modificato quella presente.

Da L'Esperto Risponde

A norma dell'art. 1368, primo comma, c.c. “le clausole ambigue s'interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso”. E, dunque, la clausola del regolamento assembleare deve essere interpretata alla stregua dell'art. 1126 c.c. – non modificato dalla Legge di Riforma del Condominio – per il quale concorrono al pagamento dei due terzi i soli condomini le cui proprietà siano coperte dai lastrici. Con la conseguenza che i proprietari dei terrazzi-lastrici, che non abbiano altre proprietà coperte dagli stessi, non sono tenuti a partecipare alla spesa di riparazione.

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