L'esperto rispondeCondominio

Spese di riscaldamento ripartite con correttivi

di Pontanari Paola

La domanda

Un dirigente di una nota associazione di amministratori ha consigliato un suo associato di proseguire a ripartire le spese di riscaldamento con l'applicazione dei coefficienti correttivi, tanto “prima o poi il dlgs 102/2014 verrà modificato”. L'amministratore, forte di questo consiglio, ha scritto una email fra l'altro ai soli consiglieri del condominio e non anche eventualmente ai condomini, facendo loro presente quanto consigliatogli da quel dirigente, e decidendo motu proprio di continuare quindi ad applicare detti coefficienti.
Consigliando di trasgredire una legge dello stato quale illecito ha commesso il dirigente ?ed inoltre può un amministratore di condominio decidere come devono ripartire le spese di riscaldamento i singoli condomini all'interno delle proprie abitazioni? Può essere richiamato il 1° comma dell'art.1130c.c. per il quale l'amministratore deve osservare le leggi vigenti?

Da L'Esperto Risponde

L'assemblea dei condomini è l'organo “sovrano” del condominio, invece, l'amministratore rappresenta l'organo esecutivo. Inoltre, non volendo entrare nel merito dei “consigli” (e non “imposizioni”) elargiti dal “dirigente” all'amministratore è opportuno, comunque, far presente che l'amministratore (sulla base del rapporto di mandato) deve dare conto del suo operato che deve essere conforme alle leggi vigenti in materia.

Nel merito, il Decreto Legislativo n. 102 del 4 Luglio 2014 all'articolo 9, comma 5, lettera d), prevede espressamente che “la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento, debba avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo quanto previsto dalla UNI 10200 e successivi aggiornamenti”. L'articolo 16, comma 8 dello stesso D. Lgs. dispone inoltre che, la ripartizione della spesa effettuata in maniera difforme dai principi evidenziati dalla norma UNI 10200, è sanzionabile da 500 a 2500 euro. Inoltre, le modalità di calcolo indicate dalla UNI 10200 non prevedono l'utilizzo dei coefficienti correttivi, di conseguenza il loro utilizzo è da considerarsi non conforme alla legge.

L'indirizzo normativo già tracciato dall'articolo 26 della Legge 10/91, che focalizzava le tematiche del riscaldamento e del relativo criterio di riparto tra gli argomenti di rilevanza e interesse pubblico, ne esce rafforzato dal quadro normativo delineato dal D. Lgs. n. 102/14, con ripercussioni sulle deliberazioni assembleari e sui regolamenti condominiali. Infatti, qualora la giurisprudenza dovesse confermare l'orientamento di merito già delineato - secondo cui la tutela apprestata dalla normativa è di interesse pubblico e non privato - ne conseguirebbe l'inderogabilità della disposizione, e ne deriverebbe che le delibere con le quali si suddividono i costi di riscaldamento con criteri diversi da quelli di cui all'articolo 9 del D. Lgs. n. 102/14 sono nulle e non annullabili, così come i diversi criteri stabiliti dal regolamento condominiale, anche contrattuale, devono essere considerati nulli e sostituiti dalla norma considerata imperativa.

Sicché, da quanto appena esposto, nel caso da Lei prospettato emerge che: il “dirigente di una nota associazione di amministratori” non ha posto in essere alcun illecito, in quanto ha soltanto dato dei “consigli” all'amministratore. Ancora, l'amministratore di condominio non può decidere come devono essere ripartite le spese di riscaldamento (ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 102/2014) e, soprattutto, sulla base delle summenzionate norme citate, una diversa ripartizione delle spese oltre a comportare una sanzione da Euro 500,00 ad Euro 2.500,00, comporterà la verosimile nullità (e non annullabilità) delle deliberazione e/o la non applicazione delle norme del regolamento di condominio che prevedano una diversa ripartizione delle spese di riscaldamento.

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