Polizza dell'amministratore per rischi professionali
Da L'Esperto Risponde
La riforma del condominio entrata in vigore il 18 giugno 2013 ha stabilito all'art. 1129 comma terzo c.c che l'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione di una polizza individuale . L'assicurazione dovrebbe quanto meno riguardare la responsabilità civile per i danni causati nell'esercizio del mandato ( c.d. responsabilità professionale) . Si prevede altresì che i massimali di polizza siano adeguati in caso di delibera dell'assemblea per lavori straordinari . In merito a chi sia tenuto a pagare il premio assicurativo la legge nulla dice . Tuttavia in genere è il professionista ad essere onerato del costo della propria polizza ,quindi dovrebbe essere l'amministratore ,salvo diversamente deliberato dall'assemblea.