Multe per i parcheggi selvaggi in condominio
Da L'Esperto Risponde
Il vigente art. 70, disp. att. c.c., dispone che “per le infrazioni al regolamento di condominio, può essere stabilito a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad Euro 200,00 e in caso di recidiva, fino ad Euro 800,00”. Si tratta della cosiddetta multa condominiale che può essere irrogata solo per le violazioni del regolamento, con esclusione delle violazioni delle delibere assembleari. Per estendere l'applicazione della sanzione anche alla inottemperanza alle delibere assembleari, è necessario modificare il regolamento, inserendovi una disposizione specifica in tal senso.
La modifica del regolamento assembleare deve avvenire con la maggioranza degli intervenuti oltre ai 500 millesimi, a norma dell'art. 1136, secondo comma, c.c., mentre la modifica di quello contrattuale deve avvenire con l'unanimità dei consensi di tutti i condomini.
Nel caso del lettore, è dunque assai dubbio che possa essere applicata la multa nei confronti dei contravventori ad una delibera assembleare, senza la previa modifica del regolamento che preveda – oltre al divieto di parcheggio - anche la sanzione per l'inottemperanza al divieto.
Per dar corso alla irrogazione della sanzione, è comunque necessario provare la infrazione del condomino, prova che passa attraverso una documentazione fotografica – che sarà confermata dai testimoni - e una ricerca al PRA, che individui il proprietario del veicolo che ha parcheggiato abusivamente.
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