L'amministratore è responsabile per i reati commessi nelle parti comuni?
Da L'Esperto Risponde
L'amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia e, pertanto, sullo stesso grava l'obbligo previsto dall'articolo 40, comma 2, c.p. di attivarsi al fine dl rimuovere la situazione di pericolo, infatti “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Inoltre, l'obbligo di attivarsi al fine di eliminare la situazione di pericolo non deve essere subordinato alla preventiva deliberazione dell'assemblea condominiale, ovvero ad apposita segnalazione di pericolo tale da indurre un intervento di urgenza. Ciò perché, sull'amministratore grava il dovere di attivarsi a tutela dei diritti inerenti le parti comuni dell'edificio, a prescindere da specifica autorizzazione dei condomini ed a prescindere che si versi nei caso di atti cautelativi ed urgenti. E' bene ricordare che, l'amministratore di condominio, oltre ad incorrere in reati comuni, può incorrere anche in reati propri (ossia, specificamente connessi alla mansione svolta dall'amministratore stesso, come ad esempio l'articolo 677 c.p. rubricato “omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”). Pertanto, nel caso in cui si verificasse una fattispecie di reato “commessa” dall'amministratore di condominio, quest'ultimo dovrà sottostare ad un regolare procedimento penale.
Inoltre, per quel che riguarda l'equiparazione dell'amministratore di condominio ad un “incaricato di pubblico servizio”, è bene precisare che in quella isolata pronuncia penale, l'”equiparazione” è stata possibile in quanto l'amministratore di condominio gestiva fondi pubblici.
A parere di chi scrive, comunque, prima di valutare di quale fattispecie delittuosa possa essere responsabile l'amministratore di condominio (essendo, appunto, suscettibile di incorrere in responsabilità penale nell'esercizio delle sue funzioni), è bene analizzare il caso concreto, al fine di poter applicare la corretta sanzione penale.