L'esperto rispondeCondominio

Errore nei millesimi segnalato senza riscontro

di Rezzonico Silvio

La domanda

Si richiede quali azioni può intraprendere un condomino che da quando ha segnalato all'amministratore, con Raccomandata (non ha potuto partecipare all'assemblea) che il bilancio approvato nel 2012 riportava millesimi di sua proprietà superiori al vero, (si presume per errore, in quanto non era argomento trattato), non ha più ricevuto nel 2013, la convocazione dell'assemblea, quindi non ha potuto in quella sede richiedere la nullità della delibera. La quota spese, maggiore al dovuto, è stata comunque versata per intero. Ad oggi il condomino non sa quanto deve versare. Si teme di ricevere un sollecito con carico di sanzione. Nel caso in cui il condomino debba indire un'assemblea straordinaria, i problemi sono: 1) mancanza di recapiti degli altri condomini (il condominio è in una località diversa dall'abitazione del proprietario), 2) probabile mancata partecipazione. Si vorrebbero evitare contatti verbali con l'amministratore perché già in precedenza non hanno avuto esito.

Da L'Esperto Risponde

A prescindere dalla impugnazione della delibera assembleare - che ha attribuito millesimi errati al lettore - quest'ultimo può agire in giudizio per sentire accertare l'erroneità dell'addebito delle spese attribuitogli e chiedere la restituzione dell'indebito, a norma degli artt. 2033 e segg. c.c. Si veda, in questo senso, la sentenza del Tribunale di Bari, 10 novembre 2011, per il quale “il condomino può reclamare un credito facendo luogo alla contestazione della documentazione posta a fondamento delle imposte scritte in bilancio, senza estendere la sua doglianza alla nullità o alla annullabilità della delibera, avente ad oggetto l'approvazione del bilancio, posto che tali vizi devono essere fatti valere in via autonoma, con l'impugnazione di cui all'art. 1137 c.c. Deve pertanto ritenersi infondata, nella ipotesi in questione, la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione per decorso del termine di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio”.
Ciò a parte, per l'art. 1130, n° 9 c.c., l'amministratore è tenuto a fornire al condomino che ne faccia richiesta, l'attestazione relativa allo stato dei pagamenti e degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso, nonché a fornire i dati e le generalità di tutti i condomini, quali risultanti dal registro di anagrafe condominiale (art. 1130, n° 6, c.c.).

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