Conto corrente condominiale
Da L'Esperto Risponde
A norma dell'art. 1129, settimo comma, c.c., «l'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica». Peraltro, gli artt. 117, commi 1 e 5 e 118, commi 1 e 3, nonché l'art. 119, comma 4, del Testo Unico Bancario – D.Lgs. 1° settembre 1993, n° 385 – riconoscono il diritto di accesso a ciascun cliente per l'esame della documentazione relativa al conto. E, dunque, chi sarà nella specie, “il cliente”: il condominio in persona dell'amministratore o il singolo condomino ? tenuto conto che per l'art. 1129 c.c., comma settimo, “ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, della rendicontazione periodica”.
A nostro giudizio, stante il disposto del richiamato art. 1129, settimo comma, c.c., la banca può richiedere al condomino di inoltrare la sua richiesta per il tramite dell'amministratore: sotto questo profilo, il rinvio della questione all'ufficio legale della banca può essere giustificato.
Resta fermo che il lettore può chiedere direttamente all'amministratore tutta la rendicontazione bancaria.