L'esperto rispondeCondominio

Coefficienti correttivi per il consumo di riscaldamento

di Riccio Edoardo

La domanda

Nel ns. condominio da oltre due anni, a seguito di delibera del 26/11/2013 vengono applicati coefficienti correttivi sui consumi. Ciò avviene dalla stagione termica 2012/2013 e 2013/2014.
Ora l'amministratore che è stato un po' l'artefice di quella procedura, mi comunica che metterà all'o.d.g. della prossima assemblea ordinaria detto argomento per “Informare i condomini delle novità”. Tale formulazione lascerebbe intendere che i coefficienti non si applicheranno più, solo a partire dalla stagione 2014/2015 in conseguenza del Dlgs 102/2014,(ecco le novità !). Chiedo se è corretto che non si debba rimborsare quanto pagato in più e chiedere a quanti hanno pagato in meno anche i periodi precedenti al dlgs 102/2014, tenuto conto che le leggi sui consumi effettivi individuali risalgono al 1991(legge 10/1991) e successive norme.

Da L'Esperto Risponde

A mio avviso l'applicazione dei coefficienti correttivi non è mai stata conforme a legge. L'articolo 26 comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede infatti che la spesa per il riscaldamento conseguente all'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere ripartita in base ai consumi effettivi, cioè in base al calore effettivamente prelevato da ciascun corpo scaldante, e non in base a quanto disperso dalle pareti perimetrali. Esattamente come previsto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 articolo 9 comma 5 lettera d).
La delibera condominiale che ha adottato tali coefficienti (a mio avviso anche se antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014) è viziata da nullità e, in quanto tale, impugnabile in ogni tempo. La delibera, invece, che anno per anno ha approvato la ripartizione delle spese sulla base dei criteri deliberati, è invece viziata da annullabilità. Questa viene sanata decorsi i trenta giorni dall'assemblea. Ne consegue che bene fa l'amministratore a proporre all'assemblea la modifica dei criteri per la ripartizione della spesa in base alla norma UNI 10200:2013 (in difetto vi sarà una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2500). Tuttavia i rendiconti già approvati sono oramai non più impugnabili. Ne consegue che nessun condomino potrà chiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza.

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