Coefficienti correttivi per il consumo di riscaldamento
Da L'Esperto Risponde
A mio avviso l'applicazione dei coefficienti correttivi non è mai stata conforme a legge. L'articolo 26 comma 5 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10 prevede infatti che la spesa per il riscaldamento conseguente all'adozione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione deve essere ripartita in base ai consumi effettivi, cioè in base al calore effettivamente prelevato da ciascun corpo scaldante, e non in base a quanto disperso dalle pareti perimetrali. Esattamente come previsto dal Decreto Legislativo 4 luglio 2014 n. 102 articolo 9 comma 5 lettera d).
La delibera condominiale che ha adottato tali coefficienti (a mio avviso anche se antecedente l'entrata in vigore del D. Lgs. 102/2014) è viziata da nullità e, in quanto tale, impugnabile in ogni tempo. La delibera, invece, che anno per anno ha approvato la ripartizione delle spese sulla base dei criteri deliberati, è invece viziata da annullabilità. Questa viene sanata decorsi i trenta giorni dall'assemblea. Ne consegue che bene fa l'amministratore a proporre all'assemblea la modifica dei criteri per la ripartizione della spesa in base alla norma UNI 10200:2013 (in difetto vi sarà una sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2500). Tuttavia i rendiconti già approvati sono oramai non più impugnabili. Ne consegue che nessun condomino potrà chiedere la restituzione di quanto versato in eccedenza.