Classe energetica negli annunci immobiliari
Da L'Esperto Risponde
Per quanto attiene agli “annunci” di vendita o di locazione, l'articolo 3, comma 8, del Decreto Legislativo 192/2005 (come modificato dalla Legge 21 febbraio 2014, numero 9) – a prescindere dalla registrazione - dispone che “nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita' immobiliare e la classe energetica corrispondente”. Nel caso del lettore – che, a quanto sembra, affitta ad uso residenziale per meno di trenta giorni - non è, dunque, necessario indicare nell'annuncio la prestazione energetica e la classe energetica. Certo è che ove il lettore affitti l'immobile ad uso residenziale, per più di quattro mesi, si renderebbe necessario indicare nell'annuncio la prestazione e la classe energetica. Si tenga presente che, per l'articolo 15, comma 8, del Dlgs 192/2005 “in caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro”.
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