L'esperto rispondeCondominio

Causa persa dall'amministratore e onorari legali fatturati al condominio

di Rezzonico Silvio

La domanda

Alcuni condòmini hanno citato in giudizio il condominio per l'annullamento della delibera assembleare di nomina dell'amministratore per mancanza del numero legale.
L'amministratore, senza alcuna autorizzazione, prima e ratifica assembleare, dopo, si è costituito in giudizio con un proprio legale, uscendone soccombente, avendo convenuto sulla insufficiente maggioranza dell'assemblea.
Il legale dell'amministratore ha emesso fattura per il pagamento del proprio onorario nei confronti del condominio, peraltro, ignaro del fatto che si era costituito in giudizio. In merito, si prega di conoscere il proprio parere, avendo ragione di ritenere, per quanto attiene la scrivente, che, in presenza di incarico affidatogli da un amministratore privo di qualsiasi potere di rappresentanza, e, per di più, per un atto esorbitante dalle sue attribuzioni, il legale era tenuto ad emettere fattura nei suoi confronti, e non del condominio, in quanto anche consapevole della situazione che si era determinata.

Se abbiamo ben compreso, il giudizio è intercorso tra alcuni condomini e l'amministratore, nella sua qualità di legale rappresentante del condominio e non in proprio. E, dunque, se la citazione in giudizio aveva un contenuto esorbitante dalle attribuzioni dell'amministratore, l'amministratore era tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea dei condomini, a norma dell'art. 1131, terzo comma, c.c., pena la revoca dall'incarico e il risarcimento danni (art. 1129, settimo comma, c.c.).
Ciò a parte, l'amministratore avrebbe comunque dovuto munirsi dell'autorizzazione dell'assemblea a resistere a giudizio. Ed infatti, secondo la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite, 06.08.2010, n° 18381, “l'amministratore del condominio potendo essere convenuto nei giudizi relativi alle parti comuni, ma essendo tenuto a dare senza indugio notizia all'assemblea della citazione e del provvedimento che esorbiti dai suoi poteri ai sensi dell'art. 1131, commi due e tre, può costituirsi in giudizio e impugnare la sentenza sfavorevole, senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea, ma deve in tali ipotesi ottenere la necessaria ratifica del suo operato da parte dell'assemblea stessa, per evitare la pronuncia di inammissibilità dell'atto di costituzione ovvero di impugnazione”.
Sempre a condizione che la sentenza abbia riguardato il condominio e non l'amministratore in proprio, la condanna alle spese non poteva che essere a carico del condominio sicché si renderà necessario opporsi alla richiesta di pagamento delle competenze al legale dell'amministratore e proporre appello alla sentenza, stante la inammissibilità della costituzione in giudizio – con insussistenza della legittimazione passiva del condominio - non autorizzato da una previa delibera assembleare o da una ratifica successiva.
E' comunque fatto salvo il diritto del condominio di revocare l'amministratore e di chiedere il risarcimento dei danni.

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