L'esperto rispondeCondominio

Supercondominio, rifacimento facciate di villette a schiera

di Gatti Gloria

La domanda

Abito in un condominio di villini a schiera formato da svariati gruppi di quattro case ognuno, contigue tra loro e con giardino annesso anteriore e posteriore ad ogni abitazione. L'assemblea ha deliberato il rifacimento delle sole facciate laterali (quelle appartenenti alle testate). Per più precisione si intende solo la facciata destra per la caposchiera di destra e della facciata sinistra della caposchiera di sinistra. Queste facciate danno su spazio comune e non su giardino privato. Quello che vorrei sapere è se i condòmini delle abitazioni centrali, sulle quali nessun lavoro verrà eseguito, sono comunque tenuti alla contribuzione della spesa, e se si sulla base di quale criterio.

Da L'Esperto Risponde

L'art. 1117 c.c., come modificato dalla legge di riforma del condominio, ha espressamente introdotto tra le parti comuni le facciate e stabilito, in forza dell'introduzione dell'art 1117 bis che la disciplina delle parti comuni anche al supercondominio e al condominio orizzontale, come è quello citato dal lettore.
I condomini delle abitazioni centrali sono quindi tenuti in base in base al valore proporzionale della proprietà di ciascuno ossia in base alle tabelle millesimali di proprietà.

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