L'esperto rispondeCondominio

Per la partecipazione alle spese legali l’assemblea delibera a maggioranza

di Raffaele Cusmai

La domanda


Un condòmino ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento del provvedimento comunale con cui si autorizza un bar a esporre tavolini sul suolo di proprieta' condominiale gravato da servitu' di passaggio in favore del Comune stesso.
Il condòmino ha richiesto all'assemblea condominiale di deliberare la partecipazione alle spese legali . Si richiede quale sia il quorum necessario per una simile delibera?

In base al quarto comma dell'articolo 1136 del codice civile, le deliberazioni che concernono le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso in cui l'assemblea deliberi di agire o resistere in giudizio, ogni condòmino che non intende aderire all'azione giudiziale può manifestare il proprio dissenso e separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza.
In tal caso, il dissenso dei condòmini rispetto alle liti deve essere manifestato secondo quanto stabilito dall'articolo 1132 del codice civile, ovvero risulta necessario notificare all'amministratore un atto in cui si esprime il proprio dissenso entro trenta giorni dal momento in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.

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