Per la partecipazione alle spese legali l’assemblea delibera a maggioranza
In base al quarto comma dell'articolo 1136 del codice civile, le deliberazioni che concernono le liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore devono essere approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio.
Nel caso in cui l'assemblea deliberi di agire o resistere in giudizio, ogni condòmino che non intende aderire all'azione giudiziale può manifestare il proprio dissenso e separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite in caso di soccombenza.
In tal caso, il dissenso dei condòmini rispetto alle liti deve essere manifestato secondo quanto stabilito dall'articolo 1132 del codice civile, ovvero risulta necessario notificare all'amministratore un atto in cui si esprime il proprio dissenso entro trenta giorni dal momento in cui il condòmino ha avuto notizia della deliberazione.
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