Condominio

Eliminazione di barriere architettoniche, da Firenze il principio di «solidarietà condominiale»

di Federico Ciaccafava


Il principio di solidarietà condominiale implica, nella coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato, il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi della convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto, peraltro, di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati.
Lo ha ribadito il tribunale di Firenze in una recente decisione che, accertata l'esistenza del diritto di un condomino all'eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell'art. 2 della legge n. 13/1989, ha accolto la domanda proposta da alcuni condomini ed avente ad oggetto l'installazione, a loro cura e spese, di un impianto ascensore all'interno del vano scala comune del Condominio rispondente alle caratteristiche tecniche del progetto elaborato e prodotto in giudizio subordinatamente all'acquisizione di tutti i necessari permessi amministrativi, con corrispondente obbligo del Condominio – convenuto ma rimasto contumace – di sopportare la realizzazione dell'opera e l'esecuzione dei relativi lavori.
Nella fattispecie concreta, l'interesse degli attori ad installare un ascensore all'interno del fabbricato condominiale per agevolare l'accesso alle rispettive abitazioni era stato ostacolato dal Condominio, il quale non aveva concesso la relativa autorizzazione. In particolare, i condomini avevano lamentato e dedotto la particolare condizione di invalidità che affliggeva un condomino ed il grave handicap della madre ultraottantenne di altro condomino, alla quale competeva la relativa assistenza, invocando il loro diritto all'installazione secondo il progetto redatto da un proprio tecnico, per limitare al massimo la riduzione del vano scala condominiale, e dichiarandosi disposti ad accollarsi interamente la relativa spesa.
Ribadito che, sulla base della previsione dell'art. 2, comma 2, della legge n. 13/89, in caso di rifiuto del condominio di adottare le deliberazioni di cui al primo comma, sussiste il diritto del singolo condomino, che si trovi nelle condizioni di disabilità previste dalla legge, di far installare a proprie spese l'ascensore fatto salvo il disposto dell'art. 1120, comma 2, cod. civ. in base al quale sono vietate quelle innovazioni che “possano arrecare pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino”, il giudice di merito in particolare osserva che le condizioni di handicap fisico in cui versa il condomino, che lo rendono non autosufficiente e costretto a muoversi con l'ausilio di mezzi di supporto, impongono di coniugare il concetto di normale tollerabilità con il principio di solidarietà (art. 2 Cost.) e di funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.), con conseguente adeguato bilanciamento tra il maggior sacrificio riferibile al soggetto disabile, che abita l'immobile e che è impedito nell'utilizzazione delle scale condominiali, e quindi il rilevante vantaggio ricavabile all'interno del condominio, rispetto sia alla limitazione di godimento delle parti comuni derivante ai singoli condomini dall'installazione dell'ascensore sia alla disarmonia provocata dall'inserimento tecnologico all'interno del preesistente assetto architettonico.
Tribunale di Firenze, Sez. II, sentenza 19 gennaio 2016, n. 174 – Giudice M.T. Paternostro
Riferimenti normativi:
Cost. art. 2
Cost. art. 42
Legge 09/01/1989 n. 13 art. 2
Cod. Civ. art. 1102
Cod. Civ. art. 1117
Cod. Civ. art. 1120
Riferimenti giurisprudenziali:
Cassazione civile, Sez. II, Sent. 25/10/2012, n. 18334
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