Condominio

Il quesito: sì alla richiesta di doppia diagnosi energetica

Silvio Rezzonico

La norma Uni 15459/2008 contiene disposizioni attinenti la procedura di valutazione dei sistemi energetici degli edifici, oltre alle tecniche e agli algoritmi per determinare il rapporto costo/benefici degli interventi connessi alla efficienza energetica. La norma Uni 10200/2015 disciplina invece la ripartizione delle spese energetiche in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto di riscaldamento. È dunque da condividere la delibera assembleare di dar corso ad una duplice diagnosi energetica.È vero che il comma cinque, lettera “b”, dell’articolo 9, Dlgs 102/2013 pone a carico dell’impresa fornitrice del servizio di riscaldamento l’obbligo della installazione di contatori individuali. Ma è anche vero che della omessa o non corretta installazione da parte del fornitore – a parte le eventuali responsabilità contrattuali di quest’ultimo – risponde comunque il condominio.

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