Condominio

Servitù «negativa» a tutela del panorama

di Massimo Sanguini

Il diritto di veduta o di panorama ha un riconoscimento prevalentemente giurisprudenziale ed è caratterizzato dall’attribuzione, in capo al proprietario di un fondo posto in posizione “dominante”, del godimento di una particolare visuale.

Secondo la Corte di cassazione si è in presenza di una servitù nella quale l’utilità è rappresentata dalla particolare amenità di cui il fondo dominante viene a essere dotato per il fatto che essa attribuisce ai suoi proprietari il godimento di una particolare visuale, con l’esclusione della possibilità. per il proprietario del fondo “servente”, di alzare costruzioni o manufatti - anche se consentiti per altri versi - che pregiudichino o limitino tale panorama. La servitù in questione sarebbe una servitù negativa, perché conferirebbe al suo titolare non la facoltà di compiere attività o di porre in essere interferenze sul fondo servente, ma di vietare al proprietario di quest’ultimo un particolare e determinato uso del fondo stesso (Corte di Cassazione, sezione II civile, 20 ottobre 1997, n. 10250, e, nello stesso senso, 27 febbraio 2012 n. 2973).

Sempre secondo la Cassazione il diritto di veduta, oltre che grazie all’accordo tra le parti, si può costituire anche per usucapione, sempre che sia evidente la situazione di obiettivo asservimento del fondo servente rispetto a quello dominante: insomma, la servitù di veduta dev’essere effettiva e basata su opere visibili e destinate al relativo esercizio del diritto (Corte di cassazione, sezione II civile, 17 novembre 2014 n. 24401). Non ci si deve trovare, pertanto, nell’ipotesi prevista dall’articolo 1061 del Codice civile, ossia di servitù non apparente – nel senso di non facilmente visibile – circostanza che escluderebbe la relativa acquisizione per usucapione ventennale.

Qualora, dunque, il diritto di veduta abbia le caratteristiche evidenziate, il proprietario leso potrà chiedere al proprietario del fondo “servente” il rispetto del diritto acquisito, con la possibilità di proporre, in ipotesi di rifiuto, un’azione giudiziaria per il relativo accertamento.

Per quanto riguarda, invece, i titoli edilizi a costruire un piano ulteriore di un fabbricato rilasciati dalle competenti autorità locali, prima che in ragione della violazione del diritto di panorama, gli stessi dovranno essere valutati in relazione al loro eventuale contrasto con la normativa vigente in materia di edilizia e urbanistica a livello locale, regionale e statale. Se questo contrasto sussiste, si potrà chiedere l’annullamento dei titoli edilizi al Tar. Il giudice amministrativo, infatti, tende a non considerare la violazione del diritto di panorama come motivo sufficiente ad annullare le licenze edilizie, se non è associata, ad esempio, a quella della legislazione in materia di distanze, altezze delle costruzioni o parametri edilizi in genere, oppure a illegittimità connesse alla violazione delle prescrizioni vigenti a tutela del paesaggio o dell’ambiente.

Va sottolineato, comunque, che anche il giudice amministrativo ha recentemente riconosciuto la proponibilità dell’azione risarcitoria per lesione del diritto di panorama, quando non è più possibile la tutela ripristinatoria.

In sostanza, il Consiglio di Stato ha affermato che una sopraelevazione illegittima per violazione della normativa in materia di urbanistica ed edilizia, quando lo stato dei luoghi non possa più essere ripristinato, può integrare la violazione del cosiddetto diritto di panorama, con la conseguenza della risarcibilità del relativo danno conseguente, sulla base del fatto che l’immobile, a causa della limitazione o della esclusione del panorama goduto, subisce anche un evidente deprezzamento commerciale (Consiglio di Stato, sezione IV, 27 gennaio 2015, n. 362).

Stanno iniziando i lavori per la realizzazione di un terzo piano sull’edificio che si trova di fronte a quello dove abito, e oltre il quale ho la visuale del territorio prospiciente, fino al mare. La costruzione di questo terzo piano mi sottrarrà gran parte del panorama che si gode dal terrazzo della mia proprietà, causandone anche una innegabile perdita di valore. Vorrei sapere se le licenze edilizie rilasciate dal Comune sono legittime o se, comunque, la realizzazione della sopraelevazione lede il mio diritto a godere del panorama che ho sempre avuto davanti a casa.

g. t. - genova

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