Condominio

Il quesito: riscaldamento senza coefficienti correttivi

Silvio Rezzonico

Risposta
Il Dlgs 102/2014 dispone – all’articolo 9, comma 5, lettera d – che la contabilizzazione dei consumi individuali e la suddivisione delle spese connesse al consumo di calore per il riscaldamento devono avvenire in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile, e ai costi generali per la manutenzione dell’impianto, secondo quanto previsto dalla norma Uni 10200 e successivi aggiornamenti. Si tenga presente che, per l’articolo 16, comma 8, del Dlgs citato, la ripartizione delle spese effettuata in maniera difforme dai principi evidenziati dalla norma Uni è sanzionata con un importo da 500 a 2.500 euro.La norma tecnica Uni 10200 prevede, in particolare, che la divisione delle spese sia direttamente proporzionale ai consumi singoli, sicché non sono ammessi eventuali coefficienti correttivi - non più conformi, ormai, alla nuova legge - che prendano in considerazione, ad esempio, il piano, le dispersioni e quant’altro.Progettare una diagnosi energetica dell’edificio è dunque diventato non solo un obbligo, ma anche una garanzia a tutela di tutti i condòmini, per i quali solo un progettista qualificato può determinare, in perfetta aderenza ai principi della norma Uni 10200, come devono essere suddivise le spese.

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