Condominio

Niente rimborso di spese non urgenti

dalla Redazione

In un condominio minimo, cioè con pochi soggetti che non abbiano nominato un amministratore, il condòmino che, senza autorizzazione, fa eseguire i lavori di rifacimento del tetto ha diritto a farsi rimborsare dagli altri le spese sostenute solo se i lavori rivestano il carattere dell'urgenza. Il giudice (Tribunale di Firenze, Sezione II civile, sentenza 25 agosto 2015, n. 2839 ) ha rigettato la domanda perché i lavori, pur opportuni dal punto di vista della manutenzione, non erano urgenti: non vi era pericolo di crollo o infiltrazioni di acqua tali da pregiudicare la stabilità.

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