Condominio

La sede del condominio va individuata nel domicilio dell'amministratore

di Matteo Rezzonico

Poiché il condominio è sprovvisto di una sede legale, il domicilio dell'ente condominiale coincide con quello dell'amministratore pro tempore, pertanto, nel caso in cui lo stabile condominiale e lo studio dell'amministratore pro tempore fossero collocati in due diverse circoscrizioni di Tribunale, per la determinazione del giudice competente occorrerà far riferimento al domicilio dell'amministratore e non al luogo ove lo stabile è collocato.
È questo il principio recentemente affermato dal Tribunale di Ivrea con il provvedimento n. 21 dell'8 gennaio 2016 reso all'esito di un processo esecutivo in cui il creditore di un condominio aveva notificato un atto di pignoramento presso terzi a due istituti di credito per il pignoramento dei crediti che il condominio, (con sede in una località della Valle D'Aosta), avesse eventualmente vantato nei loro confronti, incardinando il giudizio dinnanzi al Tribunale di Ivrea, nel cui circondario l'amministratore pro tempore del condominio aveva il proprio studio.
Il condominio si è costituito in giudizio eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito. Il Tribunale eporediese, con la pronuncia in commento, ha rigettato l'eccezione di incompetenza e ha conseguentemente assegnato al creditore procedente i crediti vantati dal condominio nei confronti degli istituti di credito. Il Giudice dell'Esecuzione, in primo luogo, ha rilevato che, ai sensi del nuovo art. 26 bis c.p.c., il giudice competente per l'espropriazione forzata di crediti è il tribunale del luogo dove ha residenza, domicilio, dimora o sede il debitore (eccezion fatta per le espropriazioni di crediti verso le pubbliche amministrazioni per le quali è competente il giudice del luogo dove risiede il terzo pignorato) e non più, (come in precedenza), il foro di residenza, domicilio, dimora o sede del terzo pignorato. Partendo da quella premessa, il Tribunale ha concluso che - essendo il condominio sprovvisto di una sede legale vera e propria - per la determinazione del domicilio deve farsi riferimento al domicilio dell'amministratore pro tempore, prevalendo l'articolo 26 bis cpc (norma speciale), sull'articolo 23 cpc (norma generale), per il quale la competenza territoriale in materia di condominio è quella del luogo “in cui si trovano i beni comuni o la maggior parte di essi”. In definitiva, in caso di pignoramento presso terzi del conto corrente condominiale, i relativi processi devono essere radicati dinnanzi al tribunale nel cui circondario ha il domicilio l'amministratore.
Il principio affermato dal Tribunale di Ivrea - secondo cui il condominio non ha una propria sede ma si deve fare riferimento al domicilio dell'amministratore pro tempore - potrebbe solo apparentemente essere ritenuto in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Cassazione (per tutte, sentenza n. 17474 del 2.9.2015), secondo cui la notifica di un atto giudiziario indirizzato al condominio può, in taluni casi, essere validamente fatta nello stabile condominiale qualora in esso si trovino locali destinati allo svolgimento ed alla gestione delle cose e dei servizi comuni (per esempio la portineria), idonei come tali a configurare un ufficio dell'amministratore. Nel caso affrontato dalla Suprema Corte, infatti il giudice competente era stato individuato proprio con riferimento alla sede dello stabile condominiale.

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