Condominio

La funzione sociale della proprietà: le barriere architettoniche si possono abbattere

di Solveig Cogliani

Nel conflitto tra le esigenze dei condomini disabili abitanti ad un piano alto e quelle degli altri partecipanti al condominio, per i quali il pregiudizio derivante dall'installazione di ascensore si risolverebbe non già nella totale impossibilità di un ordinario uso della scala comune ma soltanto in disagio e scomodità derivanti dalla relativa restrizione e nella difficoltà di usi eccezionali della stessa, vanno privilegiate le prime, adottando una soluzione conforme ai principi costituzionali della tutela della salute e della funzione sociale della proprietà, rimuovendo un grave ostacolo alla fruizione di un primario bene della vita, quello dell'abitazione, da parte di persone versanti in condizioni di minorazione fisica e riconoscendo la facoltà, agli stessi, di apportare a proprie spese una modifica alla cosa comune, sostanzialmente e nel complesso migliorativa, in quanto suscettibile di utilizzazione anche da parte degli altri condomini.
Il caso
Il Tar Liguria ( Sez. I, sentenza n. 97 del 2016) si pronunzia sul ricorso presentato da un condominio e altri proprietari avverso le note comunali che hanno escluso un intervento inibitorio dei lavori assentiti di realizzazione di un ascensore esterno inteso a superare le barriere architettoniche di accesso, nonché il relativo assenso paesaggistico.
La sentenza dà conto sotto il profilo edilizio della giurisprudenza consolidata che ha negato la natura di costruzione all'ascensore realizzato all'esterno di un caseggiato, nel caso in cui l'aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni (Cass. n. 2566 del 2011 e Cons. Stato n. 6253 del 2012), sulla base dell'elaborazione della nozione di volume tecnico come quell'opera edilizia priva di alcuna autonomia funzionale, anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima. Essa poi si sofferma sulla comparazione degli interessi ‘in gioco', affermando la prevalenza dei principi costituzionali che sono sottesi all'abbattimento delle barriere architettoniche.
La disabilità e le libertà individuali
La sentenza in commento, attraverso l'esame della giurisprudenza in materia, testimonia il cambiamento occorso nella concezione sociale di disabilità: da una definizione per c.d. ‘soggettiva' dell'handicap dipendente dalle caratteristiche della persona, si è giunti ad una classificazione che in qualche modo riguarda tutti, in relazione dunque, non solo alle funzioni corporee, ma anche alle attività, alla partecipazione dell'individuo, ai fattori ambientali.
Si è giunti ad un'evoluzione normativa tesa a promuovere l'integrazione sociale ed ambientale.
Brevemente, va ricordato che in Italia, già la l. n. 13 del 1989 ha stabilito i termini e le modalità in cui deve essere garantita l'accessibilità agli ambienti: la ratio della normativa è quella di permettere ad un soggetto diversamente abile di poter frequentare liberamente qualsiasi edificio; pertanto, non solo di garantire il diritto all'abitazione, ma anche ad una normale vita di relazione.
Di seguito la l. n. 104 del 1992 contiene specificamente all'art. 9 la disciplina per l'eliminazione o il superamento delle barrire architettoniche con riferimento a tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
L'art. 77 del T.U. n. 380 del 2001 che contiene i criteri di progettazione dei nuovo edifici tesi a garantire l'accesso alle persone con disabilità.
Accanto ai precetti costituzionali richiamati dalla pronunzia riportata (artt. 32 e 42 Cost.), deve farsi riferimento ai generali principi di non discriminazione, eguaglianza, pari opportunità, rispetto dell'identità individuale, che trovano il loro fondamento non solo nella Carta costituzionale, ma anche nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nella convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©