Condominio

Sul diritto di veduta agisce in giudizio il singolo condòmino e non l’amministratore

di Luana Tagliolini

La legittimazione ad agire per la tutela dei diritti di veduta spetta a ciascun singolo condomino che ne è titolare esclusivo e non all'amministratore del condominio.
Se tale diritto viene leso a seguito di una nuova costruzione eseguita da un condomino è legittimato ad agire per la tutela del diritto colui che subisce la lesione e non l'amministratore, neanche qualora ci sia stata una delibera assembleare che abbia deciso di fare causa al condomino.
Con questo principio, la Corte di cassazione (sentenza n. 1549 del 2016) ha respinto, in parte, il ricorso di un condomino che aveva realizzato una costruzione ed apposto gronde in aderenza al muro condominiale con ciò, a dire del condominio, ledendo il diritto di veduta di tutti i rimanenti condomini ed alterando l'aspetto estetico ed architettonico dell'edificio condominiale.
Il condominio attore chiedeva la condanna del convenuto alla rimessione in pristino mediante demolizione dei manufatti.
Rigettata la domanda in primo grado, veniva accolto l'appello con il quale la Corte condannava il condomino a rimuovere, dal proprio giardino, i due pergolati e le tre tettoie, nonché a rifondere le spese di lite.
Inoltrato il ricorso per cassazione, quest'ultima, dopo aver precisato che i pergolati, oggetto della contesa ‹‹in quanto realizzazioni stabilmente ancorate al suolo, non potevano che essere inquadrate nel novero concettuale di costruzione e, quindi, come tale lesiva dei diritti azionati in giudizio››, sosteneva il difetto di legittimazione dell'amministratore riguardo all'azione da tutela del diritto di veduta.
La corte è giunta a tale conclusine dopo aver, preliminarmente, posto in evidenzia la differenza fra la tutela apprestata dall'ordinamento in relazione all'articolo 873 codice civile (che riguarda le distanze tra le costruzioni) e quella relativa al diritto di veduta della singola unità immobiliare e, quindi, di ciascun proprietario di appartamento, con tutte le ovvie conseguenze in tema di legittimazione ad agire.
Precisano i giudici di legittimità che se la fattispecie avesse riguardato la previsione dell'articolo 873 codice civile ben si giustificava ‹‹l'interesse alla tutela delle proprietà nei confronti ed al cospetto di attività e realizzazioni di opere individuate come lesive›› nel qual caso sussisteva l'interesse sia del Condominio che dei singoli condomini, in ordine alle di loro rispettive proprietà, alla tutela delle stesse porzioni immobiliari.
In tal caso l'amministratore del Condominio ben poteva intraprendere le azioni necessarie a difesa della proprietà condominiale dalle violazioni imputabili al condomino e compromettenti il generale interesse della tutela delle parti condominiali.
Nella fattispecie, invece, si contestava la lesione del diritto di veduta dei proprietari delle singole unità immobiliari causata dalle costruzioni per cui, in assenza di ogni coinvolgimento anche di parti comuni come ad es. le finestre delle scale, legittimato ad agire per la tutela del citato diritto è soltanto il proprietario di ciascun appartamento e non l'amministratore del Condominio.
Per le ragioni esposte la suprema corte accoglieva tale motivo del ricorso.

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