Condominio

Il quesito: l’assemblea non può «tassare» chi protesta.

di Pierantonio Lisi


Da L’Esperto Risponde

È legittima la decisione dell'assemblea condominiale che stabilisce di “tassare” con 30 euro ogni risposta a segnalazioni e proteste di un condomino ed anche per le convocazioni? La delibera è nulla o annullabile?

Risposta
Le eventuali spese aggiuntive che il condominio dovesse sostenere per convocare una riunione straordinaria o tematica a fronte di segnalazioni o proteste, anche infondate, da parte di un condomino, o anche semplicemente per fornire una risposta sono da ricondurre alle spese di amministrazione e, come tali, vanno ripartite sulla base del valore proporzionale (cosiddetta tabella proprietà), salva una diversa convenzione tra tutti i condomini.
Quand'anche, però, tutti i condomini fossero d'accordo, essi non potrebbero in nessun caso stabilire che chi si trova a dover procedere a una segnalazione o a una protesta debba corrispondere un contributo supplementare alle spese: si tratterebbe di un criterio di ripartizione irragionevole perché penalizzante per le vittime di avarie delle parti comuni o di inefficienze della gestione condominiale.
Di certo, poi, la materia dei criteri di ripartizione delle spese è del tutto estranea alle competenze dell'assemblea. La deliberazione con cui si decidesse di imporre un contributo aggiuntivo a chi ha effettuato segnalazioni o proteste che hanno determinato la necessità di convocare un'assemblea o svolgere altre attività, dunque, è radicalmente nulla.
Per altro verso, quella che il lettore indica come “tassazione” potrebbe essere intesa come una sanzione. L'assemblea, però, può irrogare sanzioni solo in caso di infrazioni al regolamento (articolo 70 disposizioni di attuazione del Codice civile) e di certo nessun regolamento può vietare segnalazioni o proteste.
A fronte di contestazioni o segnalazioni pretestuose, dunque, la soluzione più lineare resta il ricorso a una ordinaria azione di danni del condominio contro il singolo, purché la condotta del condomino “contestatore” abbia determinato un concreto e inevitabile aumento delle spese di gestione.

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