Condominio

Dai tribunali un’altra conferma sul rinnovo automatico di un anno per l’amministratore

di Edoardo Riccio

Anche il Tribunale di Taranto, con sentenza del 10 dicembre 2015, ritiene che l'amministratore duri in carica un anno e si rinnovi automaticamente di un altro anno. Solo alla scadenza del secondo anno occorre che l'assemblea nuovamente si pronunci con una delibera. E' il così detto “1 + 1”.
Nello stesso senso si sono pronunciati anche il Tribunale di Milano e, più recentemente, quello di Cassino (si veda Il Sole 24 Ore del 26/01/2016).
La riforma del condominio, nel disciplinare la nomina ed il rinnovo all'art. 1129 commi II, X e XIV codice civile, non ha modificato l'art. 1135 (in materia di attribuzioni dell'Assemblea) comma 1 n. 1 cod. civ. che, invece, fa riferimento alla “conferma”.
L'interpretazione maggioritaria prima della novella è nel senso che le deliberazioni dell'assemblea riguardanti la nomina e la conferma dell'amministratore hanno contenuto ed effetti giuridici eguali e differiscono soltanto nella circostanza che la conferma riguarda persona già in carica mentre la nomina riguarda persona nuova.
Il raccordo tra gli articoli 1135 e 1129 cod. civ., porta all'interpretazione secondo la quale il Legislatore mostra di avere optato per un durata biennale dell'incarico. In tal caso la “conferma” si verifica quando, alla scadenza del secondo anno, l'assemblea ribadisca formalmente ed espressamente la scelta con un atto (la conferma, appunto) che si sostanzia in una “nuova” nomina per lo stesso periodo, che e' quello indicato dall'art. 1129 comma X codice civile, cioè un anno con rinnovo automatico in difetto di revoca o dimissioni.
Alla scadenza del primo anno, pertanto, l'amministratore non porrà nemmeno la questione all'assemblea e si limiterà a comunicare ai condomini che il suo mandato si è automaticamente rinnovato.
Il Tribunale si pronuncia anche in merito al quorum. La disposizione dell'articolo 1136 comma 4 codice civile, che richiede per la deliberazione riguardante la nomina o la revoca dell'amministratore la maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi, è applicabile anche per la deliberazione di conferma dell'amministratore dopo la scadenza del secondo anno.
Secondo alcuni interpreti, le condizioni contrattuali, ivi compreso il compenso, a seguito del rinnovo automatico saranno le medesime. Nel caso in cui l'amministratore chiedesse un aumento la questione, limitatamente al rapporto economico, sarà oggetto di ordine del giorno. L'eventuale voto negativo non deve essere inteso quale diniego di rinnovo ma, semplicemente, quale mancato aumento. Il contratto, pertanto, continuerà ad essere valido alle condizioni precedenti.

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