Condominio

Per imporre ai condomìni il ripristino delle fogne occorre provarne la responsabilità

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di Giuseppe Bordolli

In mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l'origine dei fenomeni infiltrativi e sulla conseguente responsabilità, è illegittima l'ordinanza che impone ad alcuni caseggiati– in solido – il ripristino della funzionalità della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi.
È questo il principio affermato dal Tar Liguria nella sentenza n.18/2016.
Nel caso di specie la rottura della condotta fognaria, che collegava diversi caseggiati, provocava copiose infiltrazioni di acque nere nei locali interrati di uno degli edifici condominiali collegati. Interveniva l’azienda sanitaria locale, che accertava una potenziale emergenza sanitaria ma non si pronunciava sulla riferibilità del guasto ad una porzione privata o pubblica della conduttura, sulla quale mancava qualsiasi indagine.
Del resto neppure il personale comunale si preoccupava di accertare mediante sopralluogo se il tratto di fognatura danneggiato riguardasse tubazioni di adduzione alla condotta principale (di natura privata) o una condotta di collegamento tra due collettori fognari principali (di natura pubblica).
In ogni caso il sindaco, anche senza indagini, riteneva certa l'appartenenza della tubatura danneggiata al gruppo di caseggiati allacciati e, conseguentemente, ordinava agli stessi di provvedere, entro un mese, al ripristino della funzionalità della condotta fognaria.
Questa decisione veniva giustificata sulla base del regolamento comunale relativo al servizio di fognatura che imponeva ai titolari di abitazione di provvedere alla manutenzione delle condotte di allacciamento deterioriate, anche se sottostanti il suolo pubblico.
Successivamente il Comune, data l'inerzia delle diverse collettività condominiali nelle esecuzioni dei lavori di ripristino, provvedeva direttamente alle opere necessarie e con nota dirigenziale richiedeva il rimborso dei costi per l'esecuzione d'ufficio dell'ordinanza sindacale predetta.
Il Tar Liguria, però, a cui si sono rivolti i diversi condòmini, ha ritenuto questi provvedimenti illegittimi.
Come giustamente lamentato dai ricorrenti, infatti, il comune prima di adottare i provvedimenti o interventi necessari, deve accertare, con apposito sopralluogo da parte di personale qualificato comunale, se le tubazioni danneggiate ricadono nell'ambito delle condutture private, cioè sono quelle che partono dalla proprietà privata fino all'innesto al collettore fognario che corre sotto il suolo pubblico.
Solo qualora risulti accertato quanto sopra si può pretendere che le condutture deteriorate vengano riparate sostituite (o disintasate) a spese dei privati.
In mancanza di una preventiva istruttoria tecnica circa l'origine dei fenomeni infiltrativi e sulla conseguente responsabilità non è legittima l'ordinanza (contingibile ed urgente) che impone a privati di provvedere – in solido – al ripristino della funzionalità della condotta fognaria, addossando loro i relativi costi.
Questa conclusione è poi incontestabile se il sindaco esercita il proprio potere di ordinanza a tutela dei cittadini, non solo in mancanza di istruttoria circa la responsabilità delle infiltrazioni dalla fognatura, ma anche senza accertare con ragionevole precisione e determinatezza, l'incombente pericolo di un danno grave alla pubblica incolumità (che non sia possibile prevenire o impedire con il ricorso ai normali mezzi apprestati dall'ordinamento) o infine senza fissare un termine finale di efficacia del provvedimento adottato.

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