Condominio

Il quesito: niente «prorogatio» per l'amministratore revocato dal giudice

Silvio Rezzonico

Da Condominio24

Nel corso di un procedimento di revoca giudiziale, un amministratore ha presentato le proprie dimissioni in assemblea e il tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere. Il condominio non ha ancora nominato un successore, per mancanza del quorum, e l'amministratore dimissionario sta proseguendo come se nulla fosse successo: prima o poi farà in modo di farsi rinominare. È legittimo che, eventualmente, l'assemblea decida di rinominarlo, nonostante il procedimento di revoca, che si è tuttavia concluso senza una pronuncia nel merito?

Risposta
Le dimissioni dell’amministratore non lo esonerano dagli effetti della prorogatio, nel senso che egli deve comunque gestire – fino alla nomina del nuovo amministratore – il condominio nei limiti delle «attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni, senza diritto agli ulteriori compensi» (articolo 1129, settimo comma, del Codice civile).Argomentando dall’art. 1129, undicesimo comma, n. 8, del Codice stesso – per il quale, in caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato – può ritenersi che, in caso di dimissioni rese a seguito di un giudizio per revoca dell’amministratore, l’assemblea non possa nominare nuovamente l’amministratore dimissionario, quantomeno per l’anno di gestione in corso.

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