Condominio

Il quesito: l'acquirente è «solidale» con il venditore

Matteo Rezzonico

Da Condominio24

Ho rogitato per un appartamento di nuova costruzione il 23 luglio 2014 e vi sono fisicamente entrato il primo novembre 2014. I proprietari degli appartamenti già abitati non hanno mai pagato al costruttore le spese di metano, elettricità e acqua. L'amministratore ha fatto il conteggio delle spese che si devono al costruttore, ma nel mio caso ha messo pure le spese antecedenti al mio rogito. Lo può fare?

Risposta
Per poter rispondere in ordine ai rapporti tra costruttore/venditore e acquirente, occorrerebbe l’esame del rogito, che potrebbe anche contenere clausole specifiche sulla regolamentazione delle spese tra venditore e acquirente, nonché il regolamento di condominio. Fermo restando che, in generale, le spese relative al consumo di energia elettrica, metano e acqua sono, salvo patto contrario, a carico del venditore, quantomeno fino alla rogitazione. In ogni caso, se abbiamo ben compreso - relativamente ai rapporti con il condominio (e a prescindere dai rapporti tra costruttore/venditore e acquirente) - è opportuno evidenziare che, dal primo atto di vendita, l’edificio (prima completamente di proprietà del costruttore/venditore) è diventato a tutti gli effetti un condominio, a norma degli articoli 1117 e seguenti del Codice civile, con conseguente applicabilità dell’articolo 63, commi 4 e 5, delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Quest’ultima disposizione stabilisce che «chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto». E, dunque, sotto questo profilo il condomino/acquirente è tenuto, in via solidale (ex articolo 1292 del Codice civile), nei confronti del condominio (e non del costruttore/venditore), al pagamento delle spese relative all’esercizio 2014 e all’esercizio 2013, salva eventuale rivalsa verso il costruttore/venditore (si veda Tribunale di Milano, 14 settembre 2006, numero 10141).

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