Lavori & Tecnologie

Il condominio è soggetto alle regole sui cantieri mobili. Con qualche eccezione

di Pietro Gremigni


In virtù della legge europea 2014 (legge 115/2015) è stata apportata una modifica al Testo Unico in materia di sicurezza che limita, tra gli altri, i casi di esclusione delle regole sui cantieri mobili ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X al Testo Unico sicurezza.
Pertanto i "piccoli cantieri" non godono più, come in precedenza, dell'esonero e ricadono nei numerosi obblighi del titolo del D.Lgs. 81/2008, con la conseguenza che soprattutto in ambito condominiale si sentirà l'effetto di tale modifica, dato che i piccoli cantieri operano soprattutto in queste realtà.
La legge europea elimina la previsione introdotta nel 2013 dal cosiddetto "decreto del fare" ed estende il campo di applicazione delle misure per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste per i cantieri mobili ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all'interno di cantieri temporanei o mobili, con le uniche eccezioni già riportate in precedenza.

Ma quali sono i lavori edili o di ingegneria civile?
I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Quali lavori all'interno dell'area condominiale sono soggetti alle regole sui cantieri mobili?
Con l'ultimo provvedimento si allarga lo spettro dei lavori svolti all'interno dell'area condominiale soggetti alle regole sui cantieri mobili.
Sostanzialmente le opere strutturali che riguardano le parti fisse (la costruzione di un divisorio o di una piscina), le opere di risanamento o ristrutturazione (il rafforzamento di alcune parti murarie), gli interventi sulle parti strutturali del sistema elettrico condominiale (sostituzione dei cavi) ecc., sono soggetti alle complesse regole sui cantieri mobili così riassumibili (titolo IV D.Lgs. 81/2008):
1. innanzitutto lo schema contrattuale presuppone la figura del condominio - di regola rappresentato dall'amministratore pro tempore, che è il committente dell'opera il quale a sua volta può nominare una persona responsabile dei lavori - e dall'altra parte l'impresa esecutrice o appaltatrice, oppure il lavoratore autonomo che esegue i lavori;
2. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il condominio, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, se nominato, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione nonché il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
3. il coordinatore per l'esecuzione e quello per la progettazione dei lavori devono essere in possesso di requisiti (a. laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al D.M. università e ricerca 16.3.2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al D.M. università e ricerca scientifica e tecnologica 28.11.2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del D.M. istruzione, università e della ricerca 5.5.2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno; b. laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto D.M. 16.3.2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al D.M. università e ricerca scientifica e tecnologica 4.8.2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni; c. diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni), salvo che gli stessi ce li abbia anche il committente o meglio la persona fisica che lo rappresenta (amministratore pro tempore), cosa che permetterebbe allo stesso di assumere i predetti incarichi;
4. nel caso di cantieri in cui sono impegnate più imprese esecutrici dei lavori, il committente deve, prima dell'inizio dei lavori, trasmettere all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare;
5. il condominio o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria relativamente agli obblighi in materia di formazione del titolare dell'impresa stessa nonché dei dirigenti e preposti.
Il coordinatore deve redigere il piano di sicurezza e di coordinamento oltre al fascicolo sulle caratteristiche dei lavori. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice i lavori deve redigere il piano di sicurezza; il coordinatore dell'esecuzione dei lavori ha, invece, compiti di verifica e coordinamento tra i diversi soggetti partecipanti in base alle regole dettate dall'art. 92 del Testo Unico in materia di sicurezza.

Cosa succede nel caso di lavori in appalto?
Nei casi in cui non scatta l'applicazione delle regole sui cantieri mobili (per lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento) che non comportino i lavori edili sopra elencati, il condominio non è soggetto alla complessa disciplina dei cantieri, ma è comunque tenuto a rispettare le regole generali nei casi di affidamento dei lavori in appalto (art. 26 del T.U. sicurezza).
Nel caso specifico del condominio, qualora lo stesso sia "datore di lavoro" nei confronti di lavoratori ai quali si applichi il contratto collettivo dei proprietari di fabbricati o altra tipologia di lavoratore (lavoratori addetti alla vigilanza, custodia, pulizia e mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori addetti alla pulizia e/o alla manutenzione degli immobili, dei relativi impianti ed apparecchiature e/o alla conduzione di impianti sportivi, spazi a verde, in quanto pertinenza di immobili e/o complessi immobiliari adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, lavoratori con funzioni amministrative.), e in più affidi "lavori, servizi o forniture" a impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi (pulizie, manutenzione verde, opere edili ecc.), sorge un obbligo di "coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente". Il comma 2 dell'art. 26 del Testo Unico sicurezza, pertanto, fa riferimento a un obbligo di natura sostanziale e non certo formale.
Dunque, nei casi in cui è prevista la sua elaborazione, il DUVRI potrà essere utilizzato dal condominio al fine di dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di coordinamento di cui all'art. 26, comma 2), lett. b, sempre tenendo conto della circostanza che l'obbligo in parola non può ritenersi assolto con la redazione del documento se non sia stato dimostrato che il datore di lavoro committente (ai sensi dell'art. 26) abbia concretamente ottemperato all'obbligo di coordinamento in parola (Min. lavoro, FAQ 19 aprile 2010).
Grava, pertanto, sull'amministratore pro tempore l'obbligo di cooperazione e il coordinamento in merito all'attuazione delle misure di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, con l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio di interferenze, che deve essere allegato al contratto di appalto o di opera.
Il documento unico che deve essere redatto dal condominio/committente riguarda i rischi derivanti dall'interferenza delle attività del committente e dell'appaltatore.
In definitiva quando l'opera che deve essere eseguita dalla ditta appaltatrice (lavori di sistemazione delle luci delle scale) interferisce ad esempio con i lavori di pulizia o manutenzione di competenza del portiere o di altro addetto dipendente dal condominio, allora qui si pone un obbligo di redigere il DUVRI, per coordinare le due attività in modo che si prevengano rischi alla sicurezza dall'eventuale interferenza dei predetti lavori.

Cosa succede se nel condominio non ci sono lavoratori dipendenti?
Le regole finora descritte trovano applicazione in presenza di lavoratori alle dipendenze del condominio, quali il portiere, i custodi, gli addetti alle pulizie ecc.
Cosa succede se, come di frequente capita, il condominio non occupa lavoratori dipendenti, non avendo il portiere e affidando i lavori di manutenzione ordinaria (pulizia, verde condominiale, ritiro rifiuti ecc.) a imprese o lavoratori autonomi?
Certamente nel caso di piccoli lavori dati in appalto o con contratto d'opera che esulano dai cantieri mobili e indicati nel paragrafo precedente, gli adempimenti stabiliti dall'art. 26 del Testo Unico sicurezza non sono applicabili al condominio, in quanto i relativi adempimenti scattano in presenza del ruolo di datore di lavoro da parte del condominio medesimo.
Al contrario, in presenza di cantieri mobili il titolo IV del Testo Unico sicurezza sembra estendere i relativi adempimenti al committente in quanto tale a prescindere che sia o meno datore di lavoro, a prescindere cioè dal fatto che il condominio/committente abbia dei lavoratori alle sue dipendenze.
L'art. 89 del D.Lgs. 81/2008 parla infatti di committente come «il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto».
Ciò significa, a nostro giudizio, che tutto l'insieme degli obblighi previsti dal Testo Unico sui cantieri mobili, il cui ambito con le recenti modifiche si è esteso, riguarda il condominio anche se non occupa lavoratori alle dirette dipendenze.
Pertanto, un condominio senza portiere o personale di custodia che si avvale di un'impresa di pulizie e di un lavoratore autonomo per l'attività di cura del verde condominiale e per lo smaltimento dei rifiuti, tutte le volte che intende realizzare opere di ingegneria edile al suo interno, e che quindi apre un cantiere nei relativi spazi condominiali, sarà soggetto ai relativi obblighi.

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