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Medico di base in condominio e apertura del portone

di Pontanari Paola

La domanda


Condominio di 6 unità immobiliari in palazzina a 3 piani senza ascensore dove uno dei condomini è proprietario di due unità e con la delega di una terza unità immobiliare ha praticamente la maggioranza dei voti in Assemblea. Lo stesso condomino proprietario esercita nel proprio appartamento al terzo piano l'attività di Medico di Base USSL per svolgere la quale sostiene di poter tenere i due portoni di ingresso al condominio aperti. Dice di avere questo diritto perché in quanto Medico di Base esercita un'attività/funzione pubblica e quindi deve consentire ai propri pazienti (anche diversamente abili) di poter accedere al proprio ambulatorio in modo agevole.
Noi normali condomini vorremmo che i portoni rimanessero chiusi per ragioni di SICUREZZA e che per l'apertura venisse adottata una forma di automazione controllata a distanza.
Esiste qualche norma o giurisprudenza che tutela questo nostro diritto alla SICUREZZA nella nostra proprietà?
Anche se non disponiamo della maggioranza?

Da L'Esperto Risponde

La norma di riferimento è l'art. 1102, 1° comma, cod. civ. secondo il quale “ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa”. In questo contesto la Cassazione ha specificato che “il pari uso della cosa comune non postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell'unità di tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse insufficiente a tal fine” (Cass. 16 giugno 2005 n. 12873).

Naturalmente servirsi del portone comune è operazione che è limitata alla possibilità di transitare dall'androne ed aprirlo e chiuderlo per entrare ed uscire dall'edificio. Il portone può essere tenuto aperto per brevi periodi per facilitare l'ingresso dei condomini, le operazioni di carico e scarico di beni, per consentire una più facile e rapida pulizia dello stabile. Negli altri casi lasciare il portone aperto dev'essere considerato un fatto non conforme alla particolare destinazione d'uso di quel bene, che è appunto quella di ergersi a baluardo, di “isolare” la parte interna dello stabile condominiale da possibili “infiltrazioni” di soggetti estranei alla vita condominiale.

Tuttavia, mi preme precisare che una recente sentenza di merito, esattamente del Tribunale di Fermo, la n. 372 del 28 maggio 2014, ha “annullato la delibera con cui l'assemblea aveva disposto la chiusura del cancello condominiale per l'accesso pedonale, perché idonea a menomare i diritti del singolo condominio proprietario di un negozio posto al piano terra”.

Da quanto appena esposto, emerge che non vi è un univoco orientamento giurisprudenziale in tema di “utilizzo” del portone d'ingresso condominiale. In questi casi, sarebbe utile risolvere la questione sulla base del buon senso e dei principi su cui si basano i rapporti di “buon vicinato”, come ad esempio la soluzione prospettata dell' “automazione controllata a distanza” che potrebbe risultare una soluzione ragionevole.

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