Mancanza delle copie dei giustificativi di spesa chiesti dall'assemblea
Da L'Esperto Risponde
Ai sensi dell'art 1130 comma 1 c.c. n. 1, non modificato dalla legge n. 220 dell'11.12.2012, tra gli obblighi fondamentali dell'amministratore di condominio vi è innanzitutto quello di eseguire le delibere assembleari.
In caso di inerzia da parte dell'amministratore, nonostante le continue sollecitazioni da parte dei condomini, ben potranno questi rivolgersi allo sportello di riferimento dell'associazione di cui fa parte il professionista, previsto dall'art. 2 comma 4 della legge 4/2013,al fine di ottenere l'accertamento delle violazioni compiute dall'amministratore, nonché l'irrogazione delle sanzioni previste dal codice di condotta adottato dall'associazione stessa.
Nel caso in cui anche il predetto rimedio non porti ai risultati sperati, occorre precisare che ai sensi dell'art 1129 comma 12 n. 2, la mancata esecuzione delle delibere assembleari costituisce grave irregolarità che giustifica anche da parte del singolo condomino il ricorso all'assemblea condominiale per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore.
In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino per ottenere la revoca dell'amministratore potrà infine rivolgersi al Tribunale in sede di volontaria giurisdizione.
In caso di accoglimento della domanda, il condomino ricorrente, per le spese legali avrà diritto alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta potrà rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.
Tale disciplina è resa ancor più efficace dalla previsione del comma 13 dell'art 1129 c.c., così come novellato dalla legge n. 220 dell'11.12.2012, che in caso di revoca dell'amministratore da parte dell'autorità giudiziaria, l'assemblea non potrà nominare nuovamente l'amministratore revocato
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