Il seminterrato paga le pulizie come il primo piano
Da L'Esperto Risponde
Secondo l'art. 1123 c.c. “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno salvo diversa convenzione.”
In particolare, “Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione all'uso che ciascuno può farne.”
Le scale si presumono parte comune in base al disposto dell'art. 1117 c.c.
L'art 1124 c.c., relativo alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle scale e degli ascensori, invece, enuncia un duplice criterio di ripartizione: il valore delle porzioni di piano e l'altezza di ciascun piano dal suolo ossia metà per ”proprietà” e metà per “altezza”.
Contrastante è la posizione di parte della giurisprudenza che si espressa sull' inapplicabilità dell'art. 1124 alla pulizia e all'illuminazione delle scale, propendendo come criterio di riparto la sola utilizzazione del “criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui le scale servono.” (Cass. 12 gennaio 2007, n. 432).
Il condominio oggetto del caso in esame pare estendersi in verticale (fuori terra) e in orizzontale attraverso dei piani interrati, i quali presumibilmente consentono ai condomini di accedere all'appartamento al piano seminterrato e alle cantine o ai box.
Ne consegue che, ai fini di una corretta ripartizione delle spese, il piano seminterrato (che equivale al primo piano interrato) possa essere lecitamente equiparato al primo piano fuori terra.
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