Supercondominio, nulla la clausola che limita l'assemblea a singoli delegati
Nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattuale di condominio prevedente che l'assemblea di un supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini o da singoli condomini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprietari degli edifici.
La vertenza nasce dal fatto che all'assemblea di supercondominio dovevano essere convocati tutti i condomini dei singoli condomini e non i soli consiglieri.
Nel caso di specie il vizio non attiene alla mancata convocazione di uno o più condomini, bensì alla costituzione stessa dell'assemblea, cui hanno partecipato soggetti non legittimati a deliberare, in quanto privi del potere di esprimere la volontà dei condomini che rappresentano.
La giurisprudenza, aveva già ritenuto che fosse “Nulla, per contrarietà a norme imperative, la clausola del regolamento contrattuale di condominio prevedente che l'assemblea di un cd. supercondominio sia composta dagli amministratori dei singoli condomini o da singoli condomini delegati a partecipare in rappresentanza di ciascun condominio, anziché da tutti i comproprietari degli edifici che lo compongono, atteso che le norme concernenti la composizione e il funzionamento dell'assemblea non sono derogabili dal regolamento di condominio “ ( Cass. 15476/2001).
Allo stesso modo, il Tribunale di Milano, nella Sentenza n. 13261/2015 pubblicata il 25/11/2015, ha condiviso tale orientamento secondo cui non sono derogabili dal regolamento di condominio, anche se di natura contrattuale, le norme concernenti la composizione ed il funzionamento dell'assemblea.
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