Condominio

Le spese per la sostituzione del portone vanno ripartite tra tutti i condòmini

di Andrea A. Moramarco

Il portone dell'edificio condominiale ed il vano scale ed ascensore costituiscono beni comuni ai sensi dell'articolo 1117 n. 1 c.c., e, di conseguenza, le spese per la loro manutenzione e conservazione devono essere ripartite, come previsto dall'articolo 1123 c.c., tra tutti i condòmini sulla base dei millesimi di proprietà. Lo ha affermato il Tribunale di Genova con la sentenza 2238/2015 rigettando la domanda di uno dei condòmini che riteneva di non dover contribuire alla ripartizione di tali spese perché non utilizzava né il portone, né il vano scale ed ascensore.
Ad impugnare la delibera era, infatti, il proprietario di un immobile ad uso negozio facente parte del Condominio, il quale lamentava l'illegittimità della delibera perché venivano ripartite a suo carico anche le spese relative al rifacimento del portone di ingresso e altre spese inerenti la pratica di condono del vano scala e ascensore. Per il ricorrente, egli non avrebbe dovuto partecipare alla ripartizione di tali costi perché si trattava di spese relative a beni comuni dei quali lo stesso non fruiva.
Il Tribunale ligure però non è dello stesso avviso del condòmino ed afferma la piena legittimità della delibera che ha previsto il coinvolgimento di tutti i condòmini nella ripartizione delle spese riguardanti il portone e il vano scale e ascensore, essendo irrilevante il non utilizzo di tali beni da parte del proprietario del negozio. Spiega il giudice, infatti, che si tratta, di spese effettuate per la «conservazione della cosa comune» che sono dovute «in ragione dell'appartenenza» e che si distribuiscono proporzionalmente alle quote; al contrario delle spese d'uso che sono dovute in base alla «misura proporzionale dell'appartenenza» e che si suddividono in proporzione al godimento soggettivo del bene stesso. Nel caso di specie – afferma il giudice – si controverte sulla sostituzione del portone e sulla pratica di condono edilizio del vano scale e ascensore, ovvero di beni che a tutti gli effetti sono da considerare dei beni comuni, le cui spese vanno perciò ripartite tra tutti i condòmini, a prescindere dall'utilizzo o meno degli stessi, essendo queste inerenti «la conservazione del bene comune, avente riflessi anche sulla commerciabilità delle singole unità immobiliari».

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