Condominio

Il quesito: dopo il distacco non si paga per il gas condominiale

Silvio Rezzonico

Da Condominio24

Abito in un condominio con riscaldamento centralizzato. Quando ho preso possesso del mio appartamento, mi sono distaccata e ho installato il riscaldamento autonomo (la temperatura invernale in casa non superava i 12 gradi, a causa della caldaia centralizzata malfunzionante). Da quel momento, ogni mese, pago una percentuale sul rifornimento del gas condominiale. È legale questo addebito mensile?

Risposta
Recependo una giurisprudenza consolidata, il riformato articolo 1118, ultimo comma, del Codice civile dispone che «il condominio può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravio di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma».Alla stregua di questa disposizione, non vediamo come l’assemblea possa addebitare – al proprietario dell’unità distaccatasi, tenuto solo al pagamento delle spese di conservazione e di manutenzione dell’impianto, in forza del suo titolo di comproprietà dell’impianto centralizzato – le spese di consumo del carburante, attinenti alla gestione ordinaria.

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