L'esperto rispondeCondominio

Vasi da fiori e servitù

di Paolo Mariotti

La domanda

Possiedo una ampia terrazza al 1° piano che confina con il muro di un altro condominio. In questo muro a circa 50 cm dal pavimento della terrazza si aprono 3 finestre che presentano inferriate e gelosie (non possono vedere nella mia proprietà) sotto queste finestre ho posizionato circa 30 anni fa dei vasi con fiori (uno per finestra) che lambiscono la parte inferiore delle finestre; devo arretrare di 50 cm o è insorta una servitù che mi esonera da tale arretramento?

Da L'Esperto Risponde

La normativa in materia di finestre (articolo 900 e seguenti del Codice civile) contempera sia l'esigenza del proprietario dell'immobile di ricevere aria e luce, sia l'esigenza del proprietario vicino di non essere esposto alla curiosità altrui.
Le finestre o le altre aperture sono di due specie: luci, quando danno passaggio a luce ed aria, ma non permettono di affacciarsi sulla proprietà del vicino; vedute o prospetti, quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Quanto al rispetto delle distanze legali, va sottolineato che - se per le luci non occorre osservare distanze dal fondo del vicino - relativamente alle vedute vigono le limitazioni imposte dagli artt. 905 ss. c.c.

In particolare, “se non c'è di mezzo una pubblica via e tenendo presente che una finestra ha una visuale diretta e due oblique, occorre una distanza di un metro e mezzo dal fondo del vicino quando si tratta di una visuale diretta; quando invece il fondo del vicino può essere visto solo obliquamente, va osservata la distanza di settantacinque centimetri”.
Le finestre (e relativi vetri, tapparelle, persiane e scuri) appartengono ai proprietari degli appartamenti cui esse servono. Frequente è l'installazione, da parte del singolo condomino, di inferriate o grate alle finestre di proprietà esclusiva, al fine di proteggere beni e persone da intrusioni esterne. Tali opere sono legittime nella misura in cui non cagionino un mutamento delle linee architettoniche ed estetiche dell'immobile (cfr. Appello Milano 14 aprile 1989).

Quanto alla presenza di piante confinanti con la proprietà del vicino, l'articolo 892 del Codice civile contempla la necessità di rispettare determinate distanze per il mantenimento di alberi e siepi in prossimità del muro divisorio onde evitare sia l'invasione del fondo confinante tramite le radici delle piante sia la perdita di luce e vista. Il rispetto delle distanze legali sussiste anche se l'albero è piantato in una vasca ricavata nel terreno. Non trova applicazione, invece, nel caso di piante riposte in vasi mobili e piante rampicanti.

Il distacco di una pianta dal terreno, infatti, determina la perdita della qualità di bene immobile di alberi o siepi, e comporta, di conseguenza, l'inapplicabilità della disciplina delle distanze, dettata per i beni immobili.
Le piante riposte in vaso sono rimuovibili in qualsiasi momento nel caso creassero al vicino problemi di luce o di vista. L'apposizione di alberi e siepi di rilevanti dimensioni, in recipienti mobili o vasi a distanza troppo ravvicinata, non esclude comunque la tutela del vicino.

Il vicino che lamenti un pregiudizio dalla presenza di vasi o fioriere confinanti con la sua proprietà, infatti, potrà sempre esperire l'azione di manutenzione (articolo 1170 del Codice civile) e l'azione di danno temuto (articolo 1172 del Codice civile).

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