Termine di redazione del rendiconto
La disposizione di cui all'articolo 1130, n. 10 del Codice civile – per il quale all'amministratore è attribuito l'obbligo di redigere il rendiconto condominiale annuale per la relativa approvazione entro 180 giorni – non sta a significare che l'amministratore deve redigere il rendiconto entro 180 giorni ma solo che l'assemblea deve approvarlo entro 180 giorni.
Riteniamo comunque che la disposizione regolamentare debba prevalere sulla disposizione di cui all'articolo 1130, n. 10, del Codice civile, posto che quest'ultima disposizione è derogabile da un regolamento contrattuale, a norma dell'articolo 1138, ultimo comma, del Codice civile. La violazione della norma regolamentare può tuttavia portare solo ad un giudizio di annullabilità – non di nullità – da proporsi nei trenta giorni di cui all'articolo 1137 del Codice civile.