Condominio

Il quesito: aliquota ridotta per la somministrazione di gas metano ai condomini

di Raffaele Cusmai e Tiziano Parisi

D a Condominio24

Nel mio condominio, dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, la società distributrice del gas metano ha emesso fatture sui consumi applicando un aliquota Iva del 22% e non del 10% come riconosciuto dalle risoluzioni 108/E e 112/E dell'ottobre 2010 dell'Agenzia delle Entrate. Quali rimedi adottare per pagare l'Iva correttamente ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata in eccesso negli ultimi 5 anni?

Risposta
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Come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 108/E del 15 ottobre 2010, per la “somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione” è attualmente prevista l'aliquota IVA del 10 per cento.
Ai consumi eccedenti il limite dei 480 metri cubi annui è invece applicata l'aliquota ordinaria.
Relativamente alla somministrazione di gas metano per usi civili nei confronti di condomini e cooperative di abitanti di edifici abitativi che utilizzano un impianto di tipo centralizzato e collettivo, il limite di 480 m.c. annui, stabilito in funzione dell'aliquota del 10 per cento, “va riferito alle singole utenze di ciascuna delle unità immobiliari che costituiscono il condominio o la cooperativa di abitanti” (cfr. Circolare cit.).
In altre parole, in presenza di un impianto centralizzato il limite dei 480 m.c. deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato, ferma la condizione che l'utilizzo rientri fra gli “usi civili” nell'accezione già attribuita dalla circolare dell'Agenzie delle Entrate del 17 gennaio 2008 n. 2/E.
Qualora la società che eroga il servizio non abbia rispettato detti limiti gli utenti potranno richiedere direttamente nei suoi confronti, ricorrendone i presupposti, la restituzione dell'importo corrispondente alla maggiore IVA ad essi addebitata.
Posto che l'impianto comune di un condominio è gestito dall'amministratore, è quest'ultimo che deve effettuare le richieste di restituzione alla società che somministra il servizio.

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