Condominio

Il condòmino può rinunciare al bene comune senza il consenso degli altri

di Giuseppe Bordolli

Il diritto di comproprietà riguardante beni comuni che non sono essenziali per l'esistenza ed il godimento delle unità immobiliari può formare oggetto di rinunzia da parte del singolo condomino senza necessità di accettazione da parte degli altri partecipanti al condominio.
È questo il principio espresso dalla Cassazione nella sentenza n. 18344/2015.
Nel caso in questione tutti i condomini di un complesso immobiliare si rivolgevano al tribunale richiedendo che fosse accertato il loro diritto di comproprietà relativo ad un locale seminterrato che il costruttore considerava di proprietà esclusiva.
Il tribunale dichiarava il bene comune a tutta la collettività condominiale, compresi quei condomini che poco prima della sentenza avevano deciso di rinunciare all'azione.
La corte d'appello confermava la natura condominiale del seminterrato ma non nei confronti di quei condomini che avevano rinunciato all'azione (con rinuncia confermata anche in appello).
In particolare i giudici di secondo grado precisavano che il divieto di rinuncia di un condomino al diritto di comproprietà sulle cose comuni riguarda solo i beni che sono indispensabili per la vita condominiale.
Al contrario il seminterrato, anche in considerazione del fatto che era stato utilizzato in via esclusiva dal costruttore già dal momento della sua realizzazione, non poteva essere considerato imprescindibile ai fini del godimento delle unità immobiliari dei condomini, i quali avrebbero potuto rinunciare a detto bene.
Tale ragionamento è stato confermato dalla Cassazione secondo cui il singolo condomino non potrebbe mai rinunciare al diritto di comproprietà sulle parti comuni (a condominialità necessaria) che sono essenziali per l'esistenza ed il godimento delle unità singole.
Al contrario, per le cose comuni semplicemente funzionali all'uso ed al godimento delle stesse sarebbe legittima la rinunzia, quale atto abdicativo unilaterale produttivo di effetti senza necessità di accettazione da parte degli altri partecipanti al condominio.
Non viene però precisato come concretamente stabilire se una parte comune sai indispensabile o meno per la vita nel caseggiato, né se il rinunciante sia ancora obbligato a concorrere alle spese necessarie per la conservazione del bene comune.

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