Condominio

Il quesito: l’assemblea può decidere lo spostamento di servitù

Silvio Rezzonico

Da Condominio24

Ho acquistato un appartamento al piano terra e solo dopo ho potuto constatare che un vecchio canale in cotto per lo scarico delle acque piovane passa a 20 cm dal mio pavimento. La cosa procura una enorme umidità. Inoltre, i proprietari delle palazzine confinanti scaricano nello scannafosso e nel canale le acque reflue domestiche senza alcun pozzetto degrassatore. Il canale si è deteriorato. Come devo procedere per far regolarizzare il tutto? Posso far deviare questo canale con un nuovo tubo? Mi viene detto, dai vicini, che non mi daranno nessuna autorizzazione.

Risposta
Se abbiamo ben compreso, il vecchio canale in cotto è stato installato contestualmente alla costituzione del condominio, sicché la situazione di fatto descritta dal lettore può configurarsi come servitù per destinazione del padre di famiglia, a norma dell’articolo 1062 del Codice civile, per il quale «la destinazione del padre di famiglia ha luogo quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi attualmente divisi sono stati posseduti dallo stesso proprietario, e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitù. Se i due fondi cessarono di appartenere allo stesso proprietario, senza alcuna disposizione relativa alla servitù, questa s’intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati».In tale contesto, alla specie riteniamo applicabile la disposizione di cui all’articolo 1068, per la quale, se l’originario esercizio della servitù è divenuto più gravoso per il fondo servente, o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo ugualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti e questo non può ricusarlo.È dunque opportuno che il lettore sottoponga la questione all’esame dell’amministratore e dell’assemblea per le conseguenti decisioni in merito al trasferimento della servitù in un luogo diverso, senza intempestivo e unilaterale spostamento di fatto della servitù, ad opera del condomino, con modifica di una parte comune.

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